102 Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-

daher nicht ohne weiteres zugegeben werden kann, dass _

ihr Wert in normalen Zeiten 96,000 Fr; nicht erreicht hätte. Mit
Rücksicht darauf, dass sich offenbar die Gründe für und gegen die
Richtigkeit der Behauptungen der Vorinstanz sowohl, als auch des
Rekurrenten die Wage halten, geht es nicht an, ihm den angetragenen Beweis
abzuschneiden. Vielmehr ist die Bilanz hinsichtlich der Liegenschaften
von Sachverständigen zu überprüfen ; denn Art. 3 der VO vom 16. Dezember
1916 sieht dieses Beweismittel da, wo es zur Aufklärung der Sachlage
erforderlich, ausdrücklich vor. Die Anordnung einer Expertise rechtfertigt
sich umsomehr, als die Vorinstanz früher gestützt auf die nämliche Bilanz
dem Impetranten die Stundung bewilligt hat.

Desgleichen bedarf es aber auch einer Untersuchung durch
Sachverständige, um festzustellen, ob die von derss Vorinstanz
heanstandeten Abschreibungen, welche auf den Maschinen vorgenommen
worden sind, den Grundsätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung
entsprechen. Ganz abgesehen davon, dass sich die Nachlassbehörde bei
ihren früheren Entscheiden nicht veranlasst sah, in dieser Hinsicht
Aussetzungen ahzubringen, kann die Frage, ob eine Amortisation'von
25% auf Bobinenmasehmen zu gering ist, nur durch Experten beantwortet
werden. Auf alle Fälle muss der Rekurrent zum Beweise dafür zugelassen
werden,-dass die Maschinen vor dem Kriege den Wert hatten, zu welchem
er sie in die Bilanz eingestellt hat.und Konkurskammer. N° 19. 103

19. Sentenza 16 marzo 1917 nella causa Grafite Ticinese.

Nell'allestimento della graduatoria l'amministrazione del fallimento non
deve tener conto se non delle ragioni insinuate. L'azione in contestazione
della graduatoria avendo per oggetto la decisione dell'amministrazione sui
crediti insinuati, essa non potrà concernere delle ragioni non prodotte
e sulle quali l'amministrazione non ha deeiso. Insinuazione tardiva a
sensi dell'art. 251
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 251 - 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
1    Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
2    Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
3    Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.
4    Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.
5    È applicabile l'articolo 250.
LEF.

A. Con lettera del 23 gennaio 1914 l'ufficio dei fallimenti di Locarno
invitava la Banca della Svizzera Italiana in Lugano ad indicargli il
saldo, senza interessi, del conto da essa aperto al fallito Credito
Ticinese in Locarno. La Banca rispondeva il 24 gennaio che il saldo in suo
favore verso la sede di Locarno era di fr. 53 826,45 e verso la suceursale
di Lugano di fr. 44 950,23, non compresi gli interessi, aggiungendo
di essere in possesso di 8 obligazioni del Credito per l'importo di
fr. 9500, par il quale intendeva far valere la compensazione. In seguito,
questi crediti sembrano aver fatto oggetto di due produzioni separate,
classifieate sotto i Ni. 13505 e 13 764, colle quali la Banca creditriee
domandava che essi venissero iscritti in graduatoria in anticlasse perchè
garantiti da titoli costituitile in pegno con con-

tratti 9 dicembre 1912, 3 gennaio e 9-10 gennaio 1914.

L'amministrazione del fallimento, avendo comunicato alla notificante
con lettera del 15 aprile 1915 di non ammettere in sede privilegiata il
credito di fr. 9300 e di contestare il diritto di privilegio del credito
preesistente verso la suecursale di Lugano sui titoli costituiti in pegno
cegli atti 3 e 9 gennaio 1914, ne segui una causa in contestazione della
graduatoria, nella quale la Banca della Svizzera Italiana con petizione
21 aprile 1915 domandava, tra altro, che il suo credito verso la sede di'
Locarno che, compresi gli interessi, computava in fr. 54 336,10 e quello
verso' la succursale di Lugano (fr. 47 588,60, compresi gli interessi)
kossero collocati in anticlasse come

104 Entscheidungen der Schuldbcrremungs-

crediti garantiti da pegno conformemente ai contratti sunnominati il
tutto coi relativi interessi fino a saldo effettivo . La convenuta
amministrazione nel 3110 allegato di risposta ammetteva il diritto di
pegno sui titoli indicati nel contratto 3 gennaio 1914 per il credito
verso la sede di Locarno e sui titoli indicati nell'atto del 9 dicembre
1912 per il credito verso la succursale di Lugano e conchiudeva per
il resto al rigetto della petizione. Circa gli interessi la convenuta
dichiarava sotto il N° 9 della risposta : Gli interessi possono decorrere
in quanto il rispettivo capitale sia garantito da pegno.

B. Con sentenza del 16 maggio 1916 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino pronunciava: si

1° Il credito di fr. 4495023 dell'attrice verso la succursale del
Credito Ticinese in Lugano deve essere iscritto fino alla concorrenza
di fr. 25 000 come garantito da pegno sui titoli rimessi all'attrice il
9 gennaio 1914.

2° L'importo rimanente del credito verso la succursale di Lugano in
fr. 19 930,23 ed il montante integrale di quello verso la sede di Locarno
in fr. 53 826,45 debbono essere collocati come garantiti da pegno sui
titoli indicati negli atti del 9 dicembre 1912 e 3 gennaio 1914.

3° Per lo sc0perto i crediti sono collocati in quinta classe. La sentenza
non fa menzione di intercssi.

C. Questo giudizio essendo stato confermato dal Tribunale federale
dietro appellazione della convenuta amministrazione, questa si accinse ad
eseguirlo modificando lo stato primitivo di collocazione nel senso che
vi iscrisse in anticlasse i suddetti crediti nel loro importo totale di
fr. 98 776,68, senza menzione di interessi, e, ultimata la liquidazione
dei relativi titoli di pegno, comunicava il 28 novembre 1916 alla Banca
uno stato di riparto conforme alla collocazione, nel quale cioè essa
non teneva calcolo degli interessi decorsi su detta somma dal giorno
dell'apertura del fallimento.

D. Con reclamo del 6 dicembre 1916 la creditrice insorse presso l'Autorità
cantonale di vigilanza contround Konkurskammer. i ° 19. 195

questo stato di riparto domandandone la rettifica nel senso che sulla
somma di fr. 98 776,68 garantita da pegno venissere computati, pure
in anticlasse, i relativi interessi al 5% dal giorno dell'apertura del
fallimento a quello del pagamento effettivo giusta l'art. 209 LFF.

L'Autorità di Vigilanza avendo accolto il reclamo per motivi che,
per quanto occorre, saranno esaminati nei seguenti considerandi,
l'Amministrazione con rico'rs'o del 27 febbraio 1917 Se ne aggrava
presse il Tribunale federale conchiudendo che in riforma della querelata
decisione venga dichiarato respinto' il ricorso .6 decembre 1916 della
Banca Svizzera Italiana ; --

Considerando in diritto:

1. Le stato di riparto deve essere allestito sulla base dei diritti
menzionati nella graduatoria. La domanda della Banca della Svizzera
Italiana tendente alla rettifica dello stato di riparto nel senso di
iscrivervi anche gli interessi sui crediti ammessi a sno favore non sarà
dunque ammissibile se non ove essa possa dimostrare che erano iscritti in
graduatoria o avrebbero dovuto esserlo in forza delle sentenza intervenute
e per altri motivi. Che, di fatto, nella graduatoria primitiva ed anche
in quella rettificata in base alla sentenza del Tribunale di Appello
16 maggio 1916, non furono iscritti se non i capitali (fr-. 53 826,45
a fr. 44 950,23) è incontestato, come lo è che, insinuando i suoi
crediti nel fallimento, la Banca nen fece menzione di interessi. Onde
giustificare l'emissione della loro notifica la Banca allega di asserne
stata validamente dispensata dall'ufficio dei fallimenti di Locarno cella
lettera 23 gennaio 1914 e ne deduce che l'amministrazione, decidendo sulle
insinu-azioni, avrebbe dovuto tener conto degli interessi quantunque
non fossero stati espressamente notificati. Ma questa tesi, che fu
accolta dall'istanza cantonale, non regge. Unico Scopo della lettera
del 23 gennaio 1914 (che l'ufficio indirizzò non solo alla Banca della
Svizzera italiana, ma anche ad

106 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

altri istituti bancari e creditori di maggior conto), era solamente
quello di determinare approssimativamente la Situazione dei principali
creditori verso il fallito in vista dell'imminente loro prima adunanza:
essa era dunque una semplice richiesta di informazione e la risposta della
Banca del 24 gennaio non'costituiva nè poteva costituire o sostituire una
vera e propria notifica delle sue ragioni in hase a formale ingiunzione
degli organi del fallimento, quale venne pubblicata nel foglio ufficiale
contemporaneamente alla lettera 23 gennaio 1914 (vedi considerando 1°
della querelata decizione), giusta l'art. 232 cif. 3 LFF. Non altrimenti
del resto ha inteso la Banca stessa il Significato di quella domanda,
poichè, per far valere le sue ragioni nel fallimento, non si limitò
alla comunicazione del 24 gennaio, ma produsse in seguito (in data non
desumibile dagli atti) della vere e proprie notifiche. Ciò risulta
dall'estratto della graduatoria nel quale sono menzionate, sotto i
numeri 13505 e 13 764, due notifiche della Banca, e più ancora della
circostanza che la creditrice ha notificato nel fallimento dei. diritti
di pegno di cui non è cenno nella lettera 24 gennaio e che, in parte,
furono accolti dall'amministrazione. Ma se anche si volesse considerare
la communicazione 24 gennaio come la sola notifica della Banca, non per"
questo , la Situazione si muterebbe in suo favore. Anche in questo caso
infatti dovrebbe ascriversi a sua colpa se essa ha ritenuto notifica
valida e sufficiente una,communicazione di semplice informazione,
affatto generica e sprovvista di documenti giustificativi di sorta,
e se essa, pur attribuendole questo carattere, non vi fece menzione
degli interessi; colpa che non sarebbe eliminata neanche dall'invito
dell'Ufficio 23 gennaio, qualunque ne sia il Significato, poichè esso
non poteva dispensare la Banca di attenersi alla legge e di ottemperare
alla grida di insinuazione regolarmente pubblicata negli organi ufficiali.

2. Posto dunque che la Banca si é limitata a notificare i caldi dei suoi
crediti in capitale senza domandareund Konkurskammer. N° 19. 107

la collocazione degli interessi e che nulla sta a giustificare questa
omissione, ne segue che l'amministrazione del fallimento, dal canto suo,
decidendo sui crediti insinuati allo scopo di allestire la graduatoria,
non aveva a tener conto ed a ragione non ha tenuto conto degli
interessi (art. 246
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
LEF) : donde risulta ancora che, poichè l'azione in
contestazione della graduatoria non può coneernere se non una decisione
dell'amministrazione fallimentare colla quale un credito insinuato 'è
accolto o respinto (art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...452
LEF ; JAEGER osserv. 5 a questo disposto),
la domanda di allocazione degli interessi non avrebbe potuto far oggeto
della petizione 21 aprile 1915 della Banca. Su questo punto l'azione era
dunque irricevibile in ordine e l'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto
rifiutarsi espressamente di esaminarne il merito. Cosa in realtà abbia
fatto od inteso fare a questo riguardo il giudice di

ssAppello colla sua sentenza del 16 maggio 1916 (che il

Tribunale federale non fece che confermare dietro appellazione della
convenuta, vedi sua sentenza 18 ottobre 1916), è oggetto di disputa
tra le parti. La ricorrente sostiene che poichè il dispositivo della,
sentenza non fa cenno se non della collocazione dei capitali, senza
interessi (fr. 25000 .+ fr. 19 950 = fr. 44 950,23 e 33 826 francs
45), il giudice abbia inteso respingerli definitivamente. Per contro
la Banca opina che se il giudice non fece menzione degli interessi nè
nei motivi, nè nel dispositivo della sentenza, si fu perchè essi erano
stati espressamente riconoscinti in causa (risposta cif. 9) e

vposti cosi fuori di contestazione. La questione è dubbia,

ma non occore deciderla: ai fini del presente giudizio basta constatare,
da un lato, che la Banca della Svizzera Italiana, al momento in cui
l'Amministrazione ebbe a decidere sui crediti insinuati, non aveva ancora
notificati gli interessi,e dall'altro, che nella sua sentenza del 16
maggio 1916 il giudice fa solo menzione dei capitali notificati e dei
pegni dai quali essi sono assistiti. Da queste due circostanze risulta
che, alla sfata odierno degîi atti,

108 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

la Banca della Svizzera Italiana pretende a torto che gli interessi
vengano iscritti nel presente state di riparto. Ma Siccome la legge
eonssiente la notifica di un credito fino alla ehiusura del fallimento e
che il fallimento del Credito non è ancora chiuso, e poichè l'insinuazione
tardiva degli interessi può ritenersi avvenuta colle misure prese
dalla Banca onde farli collocare e menzionare nel riparto (petizione 21
aprile 1915, reclamo 6 dicembre 1916 all'Autorità di VigilanZa ecc.),
l'amministrazione dovrà anzitutto esaminare questa notifica tardiva e
decidere sulla sua ammissione in graduatoria. Se essa viene ammessa,
la graduatoria dovrà venir completata, deposta e pubblicata a' sensi
di legge; se essa vien respinta basterà un semplice ssavviso alla
creditrice ginsta l'art. 69 del Regolamento 13 luglio 1911 concernente
l'amministrazione dei fallimenti. Se, in seguito, sorgerà contesa
sull'ammissihilità di questo nuovo credito, l'autorità giudiziaria avrà
campo di decidere come sia da intendersi a questo riguardo la sua sentenza
16 maggio 1916, in altri termini, se ed in quale misura possa opporsi
alla nuova domanda di collocazione l'eccezione della cosa giudicata. Lo
stato di riparto dovrà poscia essere conformato al complemento della
graduatoria passato in giudicato ; --

La camera eseeuzioni e fallimenti p r o nu n c i a :

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.und Konkurskammer. N°
20. 109

20. Entscheid vom 16. nm 19171. s. reines-.

Legitimation eines Bin-gen zum Rekurs gegen einen Entscheid, wodurch
dem Hauptschuldner eine allgemeine Betreibungs-v stundung bewilligt
wird. Art. 1 Stundungsverordnung und. 657 OR. Eine Aktiengesellschaft kann
keine allgemeineBetreibungsstundung beanspruchen, wenn die Forderungen-,
der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind.

A. Durch Entscheide vom 27. Juli 1915, 21. Januar 1916, 18. Juli 1816
hatte der Geriehtspràsident von Interlaken der heutigen Rekursgegnerin
A.-G. Hotel Giessbach in Brienz die allgemeine Betreibungsstundung
bewilligt. Am 30. Dezember stellte deren Bevollmächtigter, Fürsprech
Lutz in Interlaken, gestützt auf einen Beschluss des Verwaltungsrates
vom 22. Dezember 1916das Gesuch um Verlängerung der Stundung bis zum
30. Juni 1917, indem er geltend machte : Die Gründe, welche seinerzeit
zur Bewilligung der Stundung geführt, bestünden immer noch fort ; denn
auch im Sommer 191& sei die ausländische Kundschaft, welche das Hotel am
meisten frequentierte, ausgeblieben, so dass man von derEröffnung des
Betriebes habe absehen müssen. Die Aus-siebten für die kommende Saison
seien indessen bedeutend günstiger, weil anzunehmen sei, dass eine
grössere Zahl 1nternierter im Hotel untergebracht würden. Unter allen
Umständen müsse im gegenwärtigen Zeitpunkte die Liquidation vermieden
werden, was im Interesse der Hypothekarwie auch der Kurrentgläubiger
liege ;. denn das Ergebnis einer Verwertung stünde in Anbetracht
der herrschenden Krise zum wahren Werte des Unternehmens in keinem
Verhältnisse. Die eingereichte-Bilanz, abgeschlossen auf 31. Dezember
1916 weist einen Aktivenbestand von 1,278,345 Fr. 75 Cts. (Immobilien
661,207 Fr. 45 Cts. ; Mobiliar 362, 618 Fr. 95 Cts. ; Keller Vorräte
9600 Fr. ; Bahnanlage 240,714 Fr. ; übrigeAktiven 13,805 Fr. 40 Cts.),
einen Passivenbe'stand von.