SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 644 - 1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. |
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1 | Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. |
2 | Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima. |
3 | La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 644 - 1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. |
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1 | Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. |
2 | Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima. |
3 | La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 644 - 1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. |
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1 | Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori. |
2 | Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all'uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima. |
3 | La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 805 - 1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
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1 | Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
2 | Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità. |
3 | Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori. |