|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 519 |
||||||
| La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata: | ||||||
| se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre; | ||||||
| se non è l'espressione di una libera volontà; | ||||||
| se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende. | ||||||
| L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 44 Principi |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. | ||||||
| Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. | ||||||
| Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni [1] e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. | ||||||
| [1] Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen». | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. | ||||||
| La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 61 |
||||||
| Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio. | ||||||
| L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: | ||||||
| per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale; | ||||||
| sottostà all'obbligo di revisione; | ||||||
| raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. [3] | ||||||
| Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [3] Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [4] Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539). [5] Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 538 |
||||||
| La successione si apre per l'intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
||||||
| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||