SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
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1 | L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
2 | Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. |
3 | La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
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1 | L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
2 | Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. |
3 | La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
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1 | L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
2 | Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. |
3 | La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 99 - 1 L'ufficio dello stato civile esamina se: |
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1 | L'ufficio dello stato civile esamina se: |
1 | la domanda sia stata depositata regolarmente; |
2 | l'identità dei fidanzati sia accertata; |
3 | siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. |
2 | Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio.169 |
3 | L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile. |
4 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.170 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
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1 | L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto. |
2 | Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti. |
3 | La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 99 - 1 L'ufficio dello stato civile esamina se: |
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1 | L'ufficio dello stato civile esamina se: |
1 | la domanda sia stata depositata regolarmente; |
2 | l'identità dei fidanzati sia accertata; |
3 | siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. |
2 | Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio.169 |
3 | L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile. |
4 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.170 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 98 - 1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro. |
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1 | I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro. |
2 | Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta. |
3 | I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi. |
4 | I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.167 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 99 - 1 L'ufficio dello stato civile esamina se: |
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1 | L'ufficio dello stato civile esamina se: |
1 | la domanda sia stata depositata regolarmente; |
2 | l'identità dei fidanzati sia accertata; |
3 | siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. |
2 | Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio.169 |
3 | L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile. |
4 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.170 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 108 - 1 L'azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio. |
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1 | L'azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio. |
2 | L'azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l'azione già promossa al momento del decesso. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 96 - Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 96 - Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 96 - Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 96 - Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 96 - Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l'unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli. |