SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 61 Protezione civile - 1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
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1 | La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza. |
3 | Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario. |
4 | La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno. |
5 | Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 61 Protezione civile - 1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
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1 | La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza. |
3 | Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario. |
4 | La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno. |
5 | Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 61 Protezione civile - 1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
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1 | La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. |
2 | La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza. |
3 | Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario. |
4 | La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno. |
5 | Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. |