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Lucchini. Tale intenzione risulta però in modo non dubbio dal fatto che
come titolo o cause del credito sono indicate nel precetto tre sentenze
pronunciate in causa vertita tra gli Eredi Lucchini e la debitrice,
e che dal precetto poteva cosi eruirsi che la somma di cui si chiedeva
il pagamento rappresentava un credito degli Eredi fu Pietro ed Emilia
Lucchini. .

Donde risulta che ogni _ Singolo creditore menzionato nel precetto
esecutivo si trova nell'impossibilità giuridica di promuovere
singolarmente e personalmente l'esecuzione in questione. A mente del
disposto dell'articolo 602 CCS infatti il credito escusso appartiene ai
eoeredi in comune non a titolo di coproprietà indivisa, ma a titolo di
proprietà comune. Ne segue che ai coeredi non compete individualmente il
diritto di disporne nè per il tutto, nè per una quota parte (art. 652
e 653 CCS; RU 41 II p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene Solo
a tutti i coeredi in comune ai quali quindi Spetta in comune e
non singolarmente anche la facoltà di esigerne il pagamento per la
via dell'esecuzione. Donde derivano due conseguenze :anzitutto che
quest'esecuzione promossa dalla comunione successorale non può essere
che unica, dunque iniziata con un solo precetto esecutivo; e in secondo
luogo che la ricòrrente potrà opporre a quest'esecuzione solo i mezzi e le
eccezioni che tendono a contestare l'esistenza e l'importo del credito
della comunione e ehe le competono nei rapporti di tuttii creditori
come comunione successorale e non quelli che le possono spettare dai
suoi rapporti particolari verso i singoli istanti ;

p r o n u 11 ci 3 :

Il ricorso è respinto.und Xonkurskammer. N° 95 . 427 _

95. Sentenza 14 dicembre 1915 nella causa A. Pedrazzini ' e Consorti.

Il termine-abbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 239 - 1 Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.443
1    Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.443
2    L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.
LEF per introdurre
reclamo contro una deliberazione dell'adunanza dei creditori vale anche
per deferire la relativa decisione da un'autorità inferiore di vigilanza
a quella superîore.

1. Il 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bellinzona la prima assemblea dei
creditori del fallimento Giuseppe Stoffe], alla quale intervennero
31 creditori sopra 34 conosciuti e dall'ufficio dei fallimenti
particolarmente invitati a parteciparvi. Constatata la presenza del
numero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale dei
fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva, invitava i creditori
a scegliere l'amministrazione a sensi dell'art. 237
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 237 - 1 Costituita l'assemblea, l'ufficio presenta una relazione sull'inventario e sulla massa.
1    Costituita l'assemblea, l'ufficio presenta una relazione sull'inventario e sulla massa.
2    L'assemblea delibera se intende affidare l'amministrazione all'ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.
3    In entrambi i casi, l'assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l'assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti:441
1  vigilare sulla gestione dell'amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall'amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori;
2  autorizzare la continuazione del commercio o dell'industria del fallito, determinandone le condizioni;
3  approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;
4  opporsi ai crediti ammessi dall'amministrazione;
5  autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.
LEF. Stavano di
fronte due proposte : L'avv. Attilio Pedrazzini proponeva di nominare
ad amministratore specialel'avv. Amilcare Remonda in" Bellinzona
,ed il dott. R. Rossi di affidare la liquidazione all'ufficio EF
di Bellinzona. Al momento di procedere alla votazione la presidenza
dell'assemblea (composta a stregua dell'art. 235
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 235 - 1 Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell'ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò).
1    Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell'ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò).
2    La presidenza decide sull'ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.
3    L'assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori conosciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.
4    L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti.439
LEF) dichiarava di
riteneresi che sui 31 creditori presenti soltanto 7 di essi fossero
veri creditori di Giuseppe Stofiel ed ammissihili al voto. Procedutosi
poi alla votazione ed alla costatazione del rien]tato, la presidenza
tenne calcolo solo del voto dei 7 creditori riconoseiuti come tali e
non di quello degli altri 24 e proclamò quindi, malgrado le proteste
degli esclusi, che l'amministrazione del fallimento rimaneva affidata
all'ufficio EF per il voto espresso in tal senso da 4 creditori ammessi
contro 27 contrari, tra i quali i 24 esclusi.

In seguito si mise a parte la proposta di autorizzare l'amministrazione
fallimentare a vendere i mobili del fallito a trattative private qualora
le offerte raggiungeszero il presse dell'inventario. Quests. proposta
raccolse 4

428 Entscheidungen der Schuldbetrelbum-

voti favorevoli e 27 contrari : ma persistendo la presidenza nel
considerare non validi 24 voti sui 27 negativi. la proposta venne
dichiarata come accettata dalla maggioranza dei creditori (4 voti). si

2. I creditori esclusi e cioè Attilio Pedrazzini in Bellinzona,
per sè e suoi rappresentati, Plinio Rondi, per sè e rappresentato,
avv. Silvio Molo, Cesare Simone, per sè e rappresentato, Guelfo Staffel,
per la ditta Figli di Celestino Stoffe}, e Celestino Stoffe], per sè
e rappresentati, ricorsero con gravami 30 ottobre 1915 all'Autorità di
vigilanza domandando :

In via principale : e 1° che sia annullata la dichia razione della
presidenza della prima adunanza dei erel ditori del fallimento
Stoffei che l'amministrazione del fallimento è affidata all'ufficio
d'esecuzione di Bellin zona e dichiarato invece che l'amministrazione
è affi data all'avv. Amilcare Remonda. 2° Sia del pari annullata la
dichiarazione come sopra, di accettazione della proposta di vendita
immediata dell'attivo mobi liare a trattative private e dichiarato invece
che tale proposta è respinta.

In via suh ordinata : che questa decisione dell'ad dunanza venga
annullata. _

3. Con decisione 20 novembre, intimata il 2 dicembre 1915, l'Autorità
cantonale respinse il ricorso, donde il presente gravame al Tribunale
federale.

Considerando in diritto :

1° La decisione querelata iu communicate ai ricorrenti il 2 dicembre ed
essi non interposero ricorso se non il 10 dicembre 1915.

Chiedesi anzitutto se il rimedio non sia tardivo o, in" altri termini,
se il disposto dell'art. 239 al. 1, a stressgua del quale il reclamo
contro le deliberazioni dell'assemblea dei creditori deve venir introdotto
entro 5 giorni, valga anche per il rico rso contro le relative deoisioni
di un'Autorità inferiore di vigilanza all'Autorità superioresiund
Konkunkammer. N' 96. 429

Se non si dovesse tener conto se non dell'art. 239 al. 1 la risposta del
que-,site dovrebbe essere affermativa poichè sarebbe logico ammettere
che i motivi che hanno indotto il legislatore ad abbreviare a 5 giorni
il termine di eni all'art. 239 in confronto del termine di ricorso
ordinario si applicano anche ove si tratti di deferire la questione
da una Autorità inferiore di vigilanza a quella superiore. Tuttavia
per la soluzione contraria milita l'art. 20
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 20 - Nelle esecuzioni cambiarie i termini d'impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l'autorità deve decidere entro ugual termine.
LEF, il quale statuisce
eeprfflsamente che nelle eseeuzioni cambiarle i termini per il reclamo
ed il rieorso sono ridotti a 5 giorni, donde è lecito dedurre che ove
la legge ha inteso abbreviare anche il termine per il ricamo essa l'ha
stabilito tassativamente e che quindi, ove ciò non sia avvenuto, debba
valere il termine ordinario. ln favore di questo ragionamento eta Ia
considerazione chei disposti di legge tendenti alla preclnsione di un
rimedio di diritto devono venir interpretati restrittivamente e che
l'applicazione per analogia di tali precetti deve essere possibilmente
evitata. Ne segne che il rioorso non può considerarsi tardivo. 2° e 3°
omissis.

Pronuncia :

Il rieorso è ammesso nel senso dei considerandi....

96. Mk du 27 décembre 1915 dans la cause Metal.

Le fait que le créancier, après avoir requis la réalisation des biens
saisis, accorde au débitem' un délai pour se liber-er, implique forcément
reti-alt de la réquisition de vente et ce reti-uit ne peut pas ètrc
fait conditionnellement.

En date du 12 aoùt 1913 une saisie a été pratiquée à Genève sur les biens
da Charles Alphonse Métral à l'instanoe de J. Lutowski à Vienne, créaneier
d'une somme de 498 fr. 65 o. Le 5 nodi: 1914 le crèaneier & requis la