. 629 Abs. 1 OR. Wohlerworbene Rechte
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 629 [1] |
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| La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. | ||||||
| In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: | ||||||
| tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; | ||||||
| i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'e missione; | ||||||
| al momento della firma dell'atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; | ||||||
| non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. | ||||||
| Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l'atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 629 [1] |
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| La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. | ||||||
| In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: | ||||||
| tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; | ||||||
| i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'e missione; | ||||||
| al momento della firma dell'atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; | ||||||
| non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. | ||||||
| Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l'atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 629 [1] |
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| La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. | ||||||
| In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: | ||||||
| tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; | ||||||
| i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'e missione; | ||||||
| al momento della firma dell'atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; | ||||||
| non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. | ||||||
| Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l'atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 54 |
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| Se l'autenticità d'un documento è contestata e appare effettivamente dubbia, il giudice ordina le prove necessarie. | ||||||
| Se per la falsificazione d'un documento è in corso un procedimento penale, il giudice può sospendere il processo sino al termine di detto procedimento. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 54 |
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| Se l'autenticità d'un documento è contestata e appare effettivamente dubbia, il giudice ordina le prove necessarie. | ||||||
| Se per la falsificazione d'un documento è in corso un procedimento penale, il giudice può sospendere il processo sino al termine di detto procedimento. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 18 |
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| Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. | ||||||
| Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 629 [1] |
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| La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. | ||||||
| In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: | ||||||
| tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; | ||||||
| i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'e missione; | ||||||
| al momento della firma dell'atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto; | ||||||
| non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. | ||||||
| Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l'atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 631 [1] |
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| Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. | ||||||
| All'atto costitutivo devono essere acclusi: | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| la relazione sulla costituzione; | ||||||
| l'attestazione di verifica; | ||||||
| l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; | ||||||
| i contratti riguardanti i conferimenti in natura; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 631 [1] |
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| Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. | ||||||
| All'atto costitutivo devono essere acclusi: | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| la relazione sulla costituzione; | ||||||
| l'attestazione di verifica; | ||||||
| l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; | ||||||
| i contratti riguardanti i conferimenti in natura; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 631 [1] |
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| Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. | ||||||
| All'atto costitutivo devono essere acclusi: | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| la relazione sulla costituzione; | ||||||
| l'attestazione di verifica; | ||||||
| l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; | ||||||
| i contratti riguardanti i conferimenti in natura; | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 49 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 492 |
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| Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito. | ||||||
| La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace. | ||||||
| Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di fideiussione se, al momento della stipulazione, conosceva il vizio del contratto. La stessa regola si applica a chi si fa garante per il soddisfacimento d'un debito prescritto riguardo al debitore principale. | ||||||
| A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 631 [1] |
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| Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. | ||||||
| All'atto costitutivo devono essere acclusi: | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| la relazione sulla costituzione; | ||||||
| l'attestazione di verifica; | ||||||
| l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; | ||||||
| i contratti riguardanti i conferimenti in natura; | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 49 [1] |
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| Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
| Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). | ||||||