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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 734 |
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| Ogni servitù si estingue con la cancellazione dell'iscrizione, o con la perdita totale del fondo serviente o del fondo dominante. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 458 |
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| Se il defunto non lascia discendenti, l'eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori. | ||||||
| Il padre e la madre succedono in parti eguali. | ||||||
| Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado. | ||||||
| Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell'altra linea. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 345 |
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| Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all'indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti. | ||||||
| Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 99 |
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| L'ufficio dello stato civile esamina se: | ||||||
| la domanda sia stata depositata regolarmente; | ||||||
| l'identità dei fidanzati sia accertata; | ||||||
| siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. | ||||||
| Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio. [2] | ||||||
| L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile. | ||||||
| L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 21452159). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 99 |
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| L'ufficio dello stato civile esamina se: | ||||||
| la domanda sia stata depositata regolarmente; | ||||||
| l'identità dei fidanzati sia accertata; | ||||||
| siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. | ||||||
| Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio. [2] | ||||||
| L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile. | ||||||
| L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 21452159). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 99 |
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| L'ufficio dello stato civile esamina se: | ||||||
| la domanda sia stata depositata regolarmente; | ||||||
| l'identità dei fidanzati sia accertata; | ||||||
| siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati. | ||||||
| Se tale è il caso, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio. [2] | ||||||
| L'ufficio dello stato civile fissa d'intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile. | ||||||
| L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 21452159). | ||||||