SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 8 Presunzione della qualità d'autore - 1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
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1 | Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
2 | Finché l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l'editore può esercitare il diritto d'autore. Se neppure l'editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l'opera. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 8 Presunzione della qualità d'autore - 1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
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1 | Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
2 | Finché l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l'editore può esercitare il diritto d'autore. Se neppure l'editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l'opera. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
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SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 8 Presunzione della qualità d'autore - 1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
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1 | Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
2 | Finché l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l'editore può esercitare il diritto d'autore. Se neppure l'editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l'opera. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
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b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
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a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
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SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 14 Domanda riconvenzionale - 1 Al giudice territorialmente competente per l'azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse. |
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1 | Al giudice territorialmente competente per l'azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse. |
2 | Questo foro sussiste anche quando l'azione principale viene meno per qualsivoglia ragione. |