SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 16 Prezzi - 1 I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi. |
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1 | I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi. |
2 | I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. |
3 | I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. |
4 | Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: |
a | quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; |
b | giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. |
5 | Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata6 la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. |
6 | Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti. |
7 | La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: |
a | 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; |
b | 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.7 |
8 | Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la fornitura a titolo professionale di servizi postali; |
b | il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). |
2 | Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. |
3 | Intende in particolare: |
a | garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: |
a1 | servizi postali, |
a2 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; |
b | istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 16 Prezzi - 1 I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi. |
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1 | I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi. |
2 | I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. |
3 | I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. |
4 | Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: |
a | quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; |
b | giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. |
5 | Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata6 la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. |
6 | Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti. |
7 | La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: |
a | 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; |
b | 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.7 |
8 | Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 16 Prezzi - 1 I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi. |
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1 | I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi. |
2 | I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto della fissazione dei prezzi indipendentemente dalla distanza. |
3 | I prezzi per la distribuzione dei giornali e dei periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza. Corrispondono ai prezzi usuali praticati nei maggiori agglomerati. |
4 | Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: |
a | quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale; |
b | giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare. |
5 | Non sono concesse riduzioni per la distribuzione di titoli appartenenti a una rete di edizioni locali con propria testata6 la cui tiratura autenticata complessiva è superiore ai 100 000 esemplari. Il Consiglio federale può prevedere altri criteri; questi possono essere in particolare la zona di diffusione, la frequenza di pubblicazione, la parte redazionale, nonché il divieto di promuovere in modo preponderante prodotti e servizi. |
6 | Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti. |
7 | La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: |
a | 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale; |
b | 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.7 |
8 | Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano in modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'emanazione e l'esecuzione di prescrizioni tecniche e amministrative. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 1 - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche; |
b | la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione; |
c | la sorveglianza federale sulle società di gestione. |
2 | Sono salvi gli accordi internazionali. |
SR 231.1 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) - Legge sul diritto d'autore LDA Art. 8 Presunzione della qualità d'autore - 1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
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1 | Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima. |
2 | Finché l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l'editore può esercitare il diritto d'autore. Se neppure l'editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l'opera. |