8 2 Abs. 2
82 Abs. 2 OG rechtzeitig den staatsrechtlichen
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 22 |
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| L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. | ||||||
| La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. | ||||||
| Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 32 |
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| Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un'altra persona, deve fornirne la prova. | ||||||
| Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all'altra, si ritengono morte simultaneamente. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 59 |
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| Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
| Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative. | ||||||
| I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale. | ||||||