|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 426 |
||||||
| Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato. | ||||||
| Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato. | ||||||