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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 374 |
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| Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela. | ||||||
| Il diritto di rappresentanza comprende: | ||||||
| tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; | ||||||
| l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e | ||||||
| se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza. | ||||||
| Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 397 |
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| L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 395 |
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| Se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio. | ||||||
| Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio. | ||||||
| L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 84; FF 2016 4585, 4599). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 16 [1] |
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| È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 395 |
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| Se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio. | ||||||
| Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio. | ||||||
| L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 84; FF 2016 4585, 4599). | ||||||