SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 161 - 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332 |
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1 | La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332 |
2 | Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore. |
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 76 - 1 Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. |
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1 | Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. |
2 | Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 161 - 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332 |
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1 | La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l'articolo 72.332 |
2 | Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l'altro sia stato notificato al debitore. |
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