202 ('.. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

Kantons Basel-Stadt war also berechtigt, den Rekurrenten wegen der
ungewöhnlich langen Dauer ber Liquidation eine Rüge zu erteilen, was
nach dem Gesagten zur Abweisung des Rekurses führt, ohne dass auf die
weitere Frage einzutreten ist, ob die angefochtene Verfügung materiell
begründet war oder nicht.

Demnach hat die Schilldbetreihungsund Konkurskammer

erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen

31. Sentenza 30 gennaio 1912 nella causa Bianchi.

.rt. 83 LEeF : l'n'azione proinossa dal debitore prima della sen-tenza
di rigetto iinpedisce che il rigetto diventi definitivo soltanto se'la
questions dell'esistenza o non esistenza del debito e sottoposta al
giudice, 'Che l'azione aia stata introdotta in pari tempo anche da un
llte conwrlc alel debitore, ' irrilevante.

Pietro Cremonini spiccava contro Gaetano Bianchi, 3. Lugano, un precetto
esecutivo perla sonnna li fr. 5000 dipendente da un riconosciniento di
debito 30 luglio 1910. L'opposizione sollevata dal debitore contro il
precetto esecutivo veniva respinta in appello con sentenza passata ora in
cosa giudicata. Non avendo il debitore promossa l'azione in liberazione
del debito, a tenor dell'art. 83, Cremonini chiedeva il pignoramento
definitivo. L'Ufficio faceva luogo alla do-manda e notificava al debitore
l'avviso di pignoramento. Ma questi insorgeva con ricorso all'Autorità di
vigilanza chiedendo l'annullazione dell'avviso ed allegando in appoggio
quanto segue :

Da Gaetano Bianchi, unitamente'a suo fratello, venne già prima che fosse
iniziata l'esecuzione, intentata azione contro Cremonini in pagamento di
una somma di fr. 20 000 a titolo di atto illecito. La causa è attualmente
pendente in appello. Nella procedura di rigetto il ricorrente dichiarava
che intendeva di compensare il suo credito, oggetto di tale azione, col

und Konkurskammer. N° 31. 203

credito Cremonini di cui al precetto esecutivo. L'azione pendente
costituiva pertanto un'azione in liberazione del credito escusso. Ciò
dato il ricorrente non era tenuto di introdurre una nuova azione nei
fatali di legge per impedire che da provvisorio il rigetto divenisse
definitivo. Il ricorrente chiedeva in pari tempo la sospensione in via
provvisoria dell'esecuzione, la quale domanda non essendo stata accolta,
l'Ufficio procedeva al pignoramento.

lon decisione 29 novembre 1911 l'Autorità cantonale respingeva il ricorso,
osservando :

Non avendo il Presidente dell'Autorità di vigilanza accolta la domanda
provvisionale di sospensione dell'esecuzione e di conseguenza avendo
l'Ufficio proceduto al pignoramento, il ricorso è già per tale motivo
senza oggetto. Ma lo stesso è anche privo di fondamento. L'azione per
danni pendente davanti il Tribunale di Appello venne introdotta da Gaetano
e Luigi Bianchi e non solamente da Gaetano Bianchi. Quest'azione tende
inoltre a far condannare Cremonini al pagamento di una somma di fr. 20 000
per atto illecito e non ha nessun rapporto coll'esecuzione colla quale
si chiede il pagamento di fr. 5000 dipendente da un riconoscimento di
debito. Essa non può quindi considerarsi come l'equivalente di un'azione
in liberazione di debito. vista la diversità delle parti in causa e
dello scopo a cui tende.

È contro questa decisione che Gaetano Bianchi ricorre a questa Camera
Esecuzioni e Fallimenti riprendendo le conclusioni e gli argomenti già
svolti davanti l'istanza cantonale.

Considcranda in diritto :

1° Non può ammettersi la tesi dell'istanza cantonale che il pignoramento
praticato dall'Ufficio in seguito al rigetto della domanda provvisionale
tendente ad ottenere la sospeusione dell'esecuzione fino a decisione
del ricorso lo abbia reso senza oggetto.

Il ricorso era diretto contro l'avviso di pignoramento definitivo. Suo
scopo era di far dichiarare che il creditore procedente non era in diritto
di chiedere il pignoramento definitivo, perchè non poteva ritenersi che
il rigetto dell'opposi--

M c. Entscheidungen der Schuldbetreibun's-

zione si fosse trasformato in rigetto definitivo, per mancata introduzione
in tempo utile dell'azione in liberazione del debito. L'ammiesione del
ricorso avrebbe quindi per conseguenze di dichiarare che il creditore
non era in diritto di chiedere il pignoramento definitivo, e quindi di
rendere caduco quello praticato pendente ricorso.E difatti di tutta
evidenza che gli atti compiuti in esecnzione di un provvedimento
contro il quale venne interposto ricorso, al quale ricorso fu negato
dall'Autorità cantonale effetto sospensivo, cadono se viene ammesso il
ricorso ed annullato il provvedimento. L'annullazione di quest'ultimo
produce ipao iure l'annullazione degli atti posteriori.

La tesi accampata dall'istanza cantonale e quindi evidentemente infondata.

2° In merito, è principio conforme alla pratica del Tribunale federale
che se la causa in liberazione del debito era già pendente prima della
decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione, il debitore non è più
in obbligo di intentarne una nuova nel termine dell'art. 83 per impedire
che il rigetto diventi definitivo. (Ved. racc. uff., vol. XXII n° 58.)

Si tratta quindi di vedere sel'azione introdotta da Gaetano e Luigi
Bianchi contro Cremonini prima che fosse stata iniziata l'esecuzione
attualmente pendente davanti la Corte di Appello possa considerarsi
come un'azione in liberazione del debito. La risposta non può essere
che negativa.

È irrilevante il fatto che l'azione contro Cremonini sia stata introdotta
non solo da Gaetano, ma anche dal di lui fratello Luigi Bianchi. Essa
dovrebbe considerarsi ciò nonostante come un azione in liberazione del
debito a sensi dell'art. 83, se tendesse realmente a far dichiarare che
il debito oggetto dell'esecuzione non esiste o ha cessato di esistere, e
questa Situazione non potrebbe modificarsi pel motivo che una conclusione
in questo senso, invece di essere stata presa solo dal debitore, venne
presa in pari tempo anche da un Hte-consorte. La decisione contraria
dell'istanza cantonale non ha fondamento.

Tale decisione deve però mantenersi pel motivo che l'azione

und Konkurlkammer. N° 31. 205

intentata non tende punto a far dichiarare inesistente il debito Bianchi.

Secondo le risultanze dell'incarto, l'azione introdotta dai fratelli
Bianchi tende a far condannare Cremonini al pagamento di fr. 20 000 per
atto illecito.

Non è stato neppur preteso che nel come della causa Gaetano Bianchi abbia
preso una conclusione nel senso di far riconoscere dal giudice che il
credito Cremonini verso di lui, di fr. 5000, dovesse compensarsi fino
a concorrenza di tale importo colla quota di credito spettantegli in
dipendenza del preteso atto illecito. La questione dell'esistenza o non
esistenza del debito escusso non venne quindi sollevata ed il giudice
non è di conseguenza chiamato a deciderla,

Ciò basta per far conchiudere che l'azione pendente non è un'azione in
liberazione del debito. La tesi contraria del ricorrente riposa sopra un
errore manifesto. Egli stima che se viene ammesso dal giudice il credito
proveniente da atto illecito, sarà in diritto di compensarlo con quello
pel quale viene escusso, con conseguente estinzione di quest'ultimo,
per cui la questione della di lui esistenza dipenderebbe dalla causa
pendente che deve essere riguardate perciò come una azione in liberazione
del debito. Questo modo di vedere è erroneo.

Perchè la causa in liberazione del debito possa essere riguardate
come già introdotta e perchè il ricorrente possa ritenersi dispensato
dall'introdurne una nuova nel termine fissato dall'art. 83, non basta che
egli abbia l'intenzione di opporre l'eccezione di compensazione di questo
debito col credito da lui impetito, ma bisogna che tale eccezione sia
stata sottoposta al giudice in via ordinaria, ciò che nel caso concreto
non è stato fatto, nè venne neppur preteso.

Nella Situazione attuale, l'azione introdotta dai fratelli Bian hi contro
Cremonini per farle condannare al pagamento di una somma di fr. 20 000
per atto illecito non contiene nessuna conclusione concernente il credito
in esecuzione, e

. non potrebbe di conseguenza essere ritenuta come un'azione

in liberazione del debito, a sensi dell'art. 83, neppure qua-

206 C, Entscheidungen der Sc-huidbeireibungs--

lora fosse stata iniziata entro il termine fissato da quest'articolo. Il
fatto di essere Stata iniziata. anteriormente non può naturalmente
conferirle tale cai-attere; --

la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : Il ricorso è respinto.

32. Entscheid vom 30. Januar 1912 in Sachen gain.

Arl. (iu Z i/f. 3 SchKG : Die [Srl-florian], dass lin Zahlung verweigert
u'm'ils'. weil ein Di'iil's'r lemuph'. rl,/(vx (life in Hündin/im] He-ist
Furzl-si'runy ,hm. zux'h'hrsi. ist nin, grill,-"(m' Berliner-nrxs'lilag.

A. :Zer Rekurrent Joh. Gätzi in Unter-Urzeit liess durch das
Betreibungsanit Nussikon der ziteknrsbeilagten, der Kraftund
Eisenessenzfabrit Winkler & (Tie... in rltnssiton am 1. Sep: tember
1911 einen Zahlungsbefehl für thut-) Ist-. nebst Zins zustellen.
Die Schuldnerin sandte den Zahlungsbefehl am $). Sep- tember
dem Betreibungsamt zurück, nachdem sie darauf unterder Rubrik
:iiechtsvorschlag folgende Bemerkung eingetragen hatte: $. und l
I. Winkler machen Eigentums-ansprach auf obige Fordei-img. Die Zahlung
wird daher verweigert. Auf Begehren des cliekurrentem der bestritt,
dass diese Erklärung ein gültiger Rechtsvorschlag sei, stellte dann das
Betreibungsamt Nussikon der Neknrsbeklagten eine Konkursandrohung zu. Auf
Beschwerde der Schutdnerin wurde diese indessen von der untern tautonalen
Aufsichtsbehörde durch Entscheid vom 24. Oktober 1911 aufgehoben.

B. Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde bei der obern kantonalen
Aufsichtsbehörde mit dem Begehren, es sei die Konkursandrohung aufrecht
zu halten. Er machte geltend, dass mit der von der Rekursbeklagten dem
Betreibungsamte abgegebenen Erklärung die Forderung nicht bestritten
werde, sondern dass es sich hiebei um die Geltendmachung eines
Drittanspruches handle, sür ben das Widerspruchsverfahren nach Art. 106
ff. SchKG einzuleiten sei.

um! Konknrskammer. N° 32. 207

Mit Entscheid vom 9. Dezember 1911 wies die obere kantonale
Aufsichtsbehörde die Beschwerde ab, indem sie zur Begründung im
wesentlichen folgendes ausführteI Die Erklärung, die Zahlung werde
verweigert, sei als Bestreitung der Forderung aufzufassen, weil sie in
einem Zahlungsbesehl an die für den kliechtsvorschlag bestimmte Stelle
hingesetzt worden sei. Die Bemerkung, O. und C Winkler machten eine
Cigentumsansprache geltend, sei nicht die Anmeldung einer Vindikation,
sondern die Bestreitung der Aktivlegitimation zur Forderungsklage. Hierin
liege ebenfalls die Bestreitung der Zahlungspflicht.

C. Diesen Entscheid hat der Tliekurrent unter Erneuerung seines Begehrens
an das Landes-Bericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibnngs: und Konkurskammer zieht in Erwägung:

i Dass, wie die Vorsitstanz ausführl, die von der fliekursbeklagte-n auf
den Zablitngsbefehl hingesetzte Erklärung über eine Eigentnmsansprache von
D. und (S;. Winiler nicht als verfrühte Anmeldung eines Dritiausprnches
im Sinne des Art. 106 oder 109 SchKG angesehen werden kann, sondern als
Bestreitung der Zahlnngspflicht gegenüber dem betreibenden Gläubiger
gemeint war, ist von vornherein flai: Immerhin ist die Auffassung der
Vot-ins·tan;, es liege in der erwähnten Erklärung eine Bestreitung der
Legitimation zur Sache, nicht richtig. Die Utekursbeklagte hat bloss
erklärt, D. und E. Winkler machten eine Eigentumsansprache an der in
Betreibnng gesetzten Forderung geltend. Damit hat sie aber noch nicht
diese Personen als Gläubiger anerkannt und also die Gläubigerqualität
des kliekurrenten bestritten. Vielmehr hat sie mit der erwähnten
Erklärung nur gesagt, die Forderung werde auch noch von einein andern
Gläubiger für sich beansprucht, es sei also streitig, wem die Forderung
zustehe. Demgemäss ist davon auszugeben, dass sie aus diesem Grunde die
Zahlung verweigert hat.

2. Es fragt sich somit, ob eine in solcher Weise begründete
Zahlungsverweigerung als eine Bestreitung der Forderung oder des Rechtes,
sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, im Sinne des Art. 69
Ziff. 3 SchKG aufzufassen sei. Nun bestimmt Art. 188 altes DLR, dass
der Schuldner die Zahlung verweigern