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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 283 |
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| L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire. | ||||||
| L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 283 |
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| L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire. | ||||||
| L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 283 |
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| L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire. | ||||||
| L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 283 |
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| L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire. | ||||||
| L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 283 |
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| L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire. | ||||||
| L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 538 |
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| Ogni socio deve usare negli affari della società quella diligenza e quella cura, che suole adoperare nei propri. | ||||||
| Egli è responsabile verso gli altri soci dei danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati alla società mediante la sua diligenza in altri casi. | ||||||
| Il socio amministratore, che percepisce un compenso per la sua prestazione, è responsabile secondo le norme del mandato. | ||||||