SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito - 1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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1 | La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
2 | ...20 |
3 | La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito - 1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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1 | La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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3 | La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito - 1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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1 | La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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3 | La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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1 | La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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3 | La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito - 1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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1 | La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione. |
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3 | La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali. |