SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 274 - 1 Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490 |
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1 | Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490 |
2 | Il decreto enuncia: |
1 | il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario e del debitore; |
2 | il credito pel quale il sequestro è concesso; |
3 | la causa del sequestro; |
4 | gli oggetti da sequestrare; |
5 | la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 274 - 1 Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490 |
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1 | Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490 |
2 | Il decreto enuncia: |
1 | il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario e del debitore; |
2 | il credito pel quale il sequestro è concesso; |
3 | la causa del sequestro; |
4 | gli oggetti da sequestrare; |
5 | la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 5 - 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. |
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1 | Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. |
2 | Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. |
3 | Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. |
4 | Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 274 - 1 Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490 |
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1 | Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.490 |
2 | Il decreto enuncia: |
1 | il nome ed il domicilio del creditore, dell'eventuale mandatario e del debitore; |
2 | il credito pel quale il sequestro è concesso; |
3 | la causa del sequestro; |
4 | gli oggetti da sequestrare; |
5 | la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 239 - 1 Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.450 |
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1 | Le deliberazioni dell'assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza.450 |
2 | L'autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l'ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza. |