SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 48 - Il testimonio ha diritto al rimborso delle spese necessarie di viaggio. Inoltre può chiedere di essere risarcito per la perdita di guadagno, e cioè totalmente se deve fare assegnamento su di esso; altrimenti, secondo l'equo apprezzamento del giudice. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 48 - Il testimonio ha diritto al rimborso delle spese necessarie di viaggio. Inoltre può chiedere di essere risarcito per la perdita di guadagno, e cioè totalmente se deve fare assegnamento su di esso; altrimenti, secondo l'equo apprezzamento del giudice. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 46 - Il testimonio è interrogato dal giudice. Le parti hanno la facoltà di chiedere che il testimonio precisi e completi la sua deposizione; il giudice decide sull'ammissibilità delle domande proposte. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 48 Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi - 1 I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1. |
|
1 | I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1. |
2 | Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione. |
3 | Per quanto possibile: |
a | le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2; |
b | i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia. |
4 | In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni. |