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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 48 |
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| Il testimonio ha diritto al rimborso delle spese necessarie di viaggio. Inoltre può chiedere di essere risarcito per la perdita di guadagno, e cioè totalmente se deve fare assegnamento su di esso; altrimenti, secondo l'equo apprezzamento del giudice. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 48 |
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| Il testimonio ha diritto al rimborso delle spese necessarie di viaggio. Inoltre può chiedere di essere risarcito per la perdita di guadagno, e cioè totalmente se deve fare assegnamento su di esso; altrimenti, secondo l'equo apprezzamento del giudice. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 46 |
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| Il testimonio è interrogato dal giudice. Le parti hanno la facoltà di chiedere che il testimonio precisi e completi la sua deposizione; il giudice decide sull'ammissibilità delle domande proposte. | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 48 [1] Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi |
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| I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1, e una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all'articolo 31 capoverso 1. | ||||||
| Le distanze dai battelli con precedenza devono essere scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione. | ||||||
| Per quanto possibile: | ||||||
| le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall'articolo 31 capoverso 2; | ||||||
| i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano le imbarcazioni dei pescatori professionisti da poppavia. | ||||||
| In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). | ||||||