|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 24 |
||||||
| L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi: | ||||||
| quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire; | ||||||
| quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata; | ||||||
| quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà; | ||||||
| quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari. | ||||||
| Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto. | ||||||
| Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 6 Priorità derivante dal deposito |
||||||
| Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 6 Priorità derivante dal deposito |
||||||
| Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 6 Priorità derivante dal deposito |
||||||
| Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 13 Diritto esclusivo |
||||||
| Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. | ||||||
| Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno: | ||||||
| sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio; | ||||||
| sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo; | ||||||
| sia usato per offrire o fornire servizi; | ||||||
| sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; | ||||||
| sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari. | ||||||
| Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati. [2] | ||||||
| Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). [2] Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 (RU 2008 2551; FF 2006 1). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio |
||||||
| Il diritto al marchio insorge con la registrazione. | ||||||