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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 117 |
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| La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione. | ||||||
| Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto. | ||||||
| Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo. | ||||||