SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 5 - 1 Un giudice delegato dirige lo scambio degli allegati scritti e prepara la causa per il dibattimento principale. |
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1 | Un giudice delegato dirige lo scambio degli allegati scritti e prepara la causa per il dibattimento principale. |
2 | Egli stabilisce le garanzie e le anticipazioni per spese giudiziarie e ripetibili che le parti devono fornire giusta gli articoli 62 e 63 LTF8.9 Egli decide sulle spese giudiziarie quando la lite termina prima del dibattimento principale mediante transazione giudiziale o desistenza e, in quest'ultimo caso, fissa l'ammontare alle ripetibili. |
3 | Un secondo giudice deve intervenire all'audizione dei testimoni, all'ispezione oculare e all'interrogatorio delle parti. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.392 |
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1 | Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.392 |
2 | Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.392 |
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1 | Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.392 |
2 | Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.392 |
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1 | Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.392 |
2 | Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 278 - Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria.388 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 4 - 1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278). |
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1 | Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278). |
2 | Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. |