|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 17 Libertà dei media |
||||||
| La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. | ||||||
| La censura è vietata. | ||||||
| Il segreto redazionale è garantito. | ||||||