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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 57 Sicurezza |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. | ||||||
| Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 57 Sicurezza |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. | ||||||
| Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 57 Sicurezza |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. | ||||||
| Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 57 Sicurezza |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. | ||||||
| Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. | ||||||