und 6
EHG grundsätzlich ein weitergehend-er
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 2 Campo di applicazione |
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| La presente legge si applica: | ||||||
| all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso; | ||||||
| al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| al Consiglio federale; | ||||||
| ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale; | ||||||
| ai gruppi e agli uffici; | ||||||
| alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 2 Campo di applicazione |
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| La presente legge si applica: | ||||||
| all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso; | ||||||
| al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| al Consiglio federale; | ||||||
| ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale; | ||||||
| ai gruppi e agli uffici; | ||||||
| alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 2 Campo di applicazione |
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| La presente legge si applica: | ||||||
| all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso; | ||||||
| al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| al Consiglio federale; | ||||||
| ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale; | ||||||
| ai gruppi e agli uffici; | ||||||
| alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 8 [1] Conto economico |
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| Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica segnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 8 [1] Conto economico |
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| Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica segnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 67 |
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| L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. [1] | ||||||
| Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 67 |
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| L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. [1] | ||||||
| Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 67 |
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| L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. [1] | ||||||
| Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 2 Campo di applicazione |
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| La presente legge si applica: | ||||||
| all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso; | ||||||
| al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| al Consiglio federale; | ||||||
| ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale; | ||||||
| ai gruppi e agli uffici; | ||||||
| alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 8 [1] Conto economico |
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| Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica segnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 2 Campo di applicazione |
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| La presente legge si applica: | ||||||
| all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento; | ||||||
| ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso; | ||||||
| al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| al Consiglio federale; | ||||||
| ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale; | ||||||
| ai gruppi e agli uffici; | ||||||
| alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). | ||||||
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RS 611.0 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC) Art. 8 [1] Conto economico |
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| Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica segnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). | ||||||