SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 42 Regole speciali - I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 42 Regole speciali - I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 42 Regole speciali - I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 42 Regole speciali - I natanti di lunghezza inferiore a 2,50 m (art. 16 cpv. 2 lett. b), le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv. 2 lett. c) possono navigare esclusivamente nella zona rivierasca interna (150 m) o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano. |