OG. Kompetenz des Bundesgerichts zur Prüfung der Einrede
und 57
OG. Identität
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 656 |
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| Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie. | ||||||
| Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell'avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 656 |
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| Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie. | ||||||
| Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell'avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 656 |
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| Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie. | ||||||
| Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell'avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse. | ||||||
OG wegzuweisen, bemerkt werden: Es handelt
OG, wie denn auch das Bundesgericht in ständiger Praxis solche
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 189 |
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| Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l'obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto od uso contrario. | ||||||
| Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca. | ||||||
| Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d'uscita, di transito e d'entrata esatti durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa. | ||||||