SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 2 Scopo - 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 58 Esercito - 1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 13 Azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto - 1 In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi. |
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1 | In caso di azioni d'immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi. |
2 | I contributi d'immagazzinamento sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi d'immagazzinamento e non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento dell'immagazzinamento. |
3 | In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi. |
4 | I contributi di vendita a prezzo ridotto non devono superare un terzo del valore di mercato rappresentato dalla carne al momento della vendita a prezzo ridotto. |
5 | L'organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili dell'UFAG e glieli trasmette. |
6 | L'UFAG versa i contributi. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 14 Contingente doganale n. 5 «carne rossa» - 1 Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): |
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1 | Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» (prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo) è ripartito nei seguenti contingenti doganali parziali (CP): |
a | CP n. 5.1: carne secca essiccata all'aria; |
b | CP n. 5.2: preparazioni di carne di manzo; |
c | CP n. 5.3: carne kasher di animali della specie bovina; |
d | CP n. 5.4: carne kasher di animali della specie ovina; |
e | CP n. 5.5: carne halal di animali della specie bovina; |
f | CP n. 5.6: carne halal di animali della specie ovina; |
g | CP n. 5.7: altro. |
1bis | Il contingente doganale parziale «preparazioni di carne di manzo» comprende le seguenti categorie di carne e prodotti carnei (CC): |
a | CC n. 5.71: carne e frattaglie di animali della specie bovina senza muscoli di manzo preparati; |
b | CC n. 5.72: muscoli di manzo preparati; per muscoli di manzo preparati si intendono le anche, le sotto-fese e i magatelli (pesci) preparati; |
c | CC n. 5.73: carne e frattaglie di animali della specie equina; |
d | CC n. 5.74: carne e frattaglie di animali della specie ovina; |
e | CC n. 5.75: carne e frattaglie di animali della specie caprina; |
f | CC n. 5.76: frattaglie di animali della specie suina; |
g | CC n. 5.77: pâté, terrine, granulato di carne e frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.28 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 16 Ripartizione delle categorie di carne e di prodotti carnei nonché determinazione dei quantitativi d'importazione - 1 L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d'importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26.29 |
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1 | L'UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d'importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d'importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell'articolo 26.29 |
1bis | Nella determinazione dei quantitativi di cui al capoverso 1, per lombi si intendono: |
a | i lombi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto; |
b | i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, se i singoli tagli sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l'imposizione doganale; gli scamoni, i filetti e i controfiletti sminuzzati non sono considerati lombi.30 |
2 | Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43. |
3 | Per periodo d'importazione s'intende: |
a | quattro settimane, per la carne di animali delle specie bovina, la carne di maiale in mezzene, nonché per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi; |
b | il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina; |
c | l'anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei. |
4 | ...32 |
4bis | I periodi d'importazione non devono sovrapporsi né superare l'anno civile.33 |
5 | e 6 ...34 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo - 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. |