12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
3. Sentenza del 25 marzo 1902 nella cale-8a Rodari c. Buschi.
Interpretazione assolutamente inammissjbile dell'art.82 L. E. e F.
A. L'11 novembre 1901 il Signor Boschi Romano, farmacista in Bissone,
citava davanti la Giudicatura di Pace del Circolo del Ceresio il
ricorrente Rodari per ottenere che fosse rigettata l'opposizione
fatta da esse Rodari Vincenzo al precetto esecutivo n° 13,268, in
data 3 settembre 1901 pel pagamento di fr.15, 20 e spese anticipate,
dipendenti da somministrazioni medicinali durante l'anno 1901, e ciò in
base all'art. 82 della L. E. e F. '
Con sentenza 21 novembre 1901 la Giudicatura di Pace del Ceresio . . . .
Sentite le parti in verbale contradditorio, ecc.;
Visto che il Boschi ha domandato che Sia rigettata l'opposizione fatta
dal Rodari al precetto esecutivo e che sia condannato al pagamento di
fr. 15, 20 pei medicinali e le Spese giudiziarie tutte . . . .;
Visto che il Rodari in risposta ha dichiarato di non dover nulla al
Boschi Romano, e di aver già, pagato le medicine da lui ordinate, ma
tuttavia fa un'offerta di fr. 6 a saldo del preteso conto Boschi . . . .;
Considerate le rispettive domande e risposte delle parti e visto
l'offerta di pagamento fatta dal Rodari Vincenzo in fr. 6 a saldo suo
debito verso il Bocchi, la quale equivale al riconoscimento del debito
nel Sense dell'art. 82 della Legge Esec. e Fall.;
Prese le volute ricognizioni degli atti deposti non avendo prove da
assumere . . . _.;
Dichiara e pronuncia :
1. L'opposizione fatta dal Rodari Vincenzo al precetto esecutivo è
provvisoriamente respinta, condannando il medesimo Rodari al pagamento
di fr. 15, 20.
2. Le spese ecc.[. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. L °
3. 13
B. Rodari Vincenzo ricorre contro questo giudizio al Tribunale federale,
domandandone l'annullazione per titolo di diniego di giustizia Siccome
assolutamente contrario al disposto dell'art. 82 della Legge Esec. e Fall.
C. La Giudicatura di Pace risponde che dalle prove fornite dall' istante
ebbe a formarsi il convincimento che il Ro-si dari era debitore del
Boschi della somma domandata; che, secondo il disposto dell' art. 116
della Proc. tie., il giudice decide sul valore delle prove secondo il
sue libero arbitrio; che, date le conclusioni alle quali era arrivato,
non aveva potuto farameno di condannare il Rodari al pagamento del 8110
dare ed al conseguente rigetto della fatta opposizione. La Giudicatnra
di Pace conchiude perciò alla rejezione del ricorso. -
D. Il Signor Boschi Romano ripete in sostanza gli argomenti della
Giudicatura di Pace e conchiude esso pure nel sense della rejezione
del ricorso.
In diritto:
1. Se la sentenza querelata si potesse riguardare come una sentenza
di merito relativa alla esistenza o meno del credito, con conseguente
rigetto dell' opposizione sollevata contro il precetto esecutivo, come
sembrano voler sostenere la Giudicatura di Pace e la parte Boschi, è
certo che la sentenza suddetta sfuggirebbe al controllo di questa Corte,
non trattandosi che dell' apprezziazione giudiziale delle prove fornite
da una delle parti. Ma il testo della citazione 11 novembre 1901 e della
decisione stessa si oppongono ad un simile modo di vedere. Nella citazione
è detto categoricamente che nell'udienza del 18 novembre sarebbe stata
dibattuta solo la questione del rigetto dell'opposizione, in conformita
dell' art. 82 della Legge federale, e la sentenza, quantunque menzioni
fra le domande dell' istante anche quella della condanna del Rodari
nella somma impetita, pure si fonda esclusivamente sul considerando che
l'offerta di pagamento, fatta in via bonale dal debitore, equivale ad
un vero riconoscimento del debito nel senso dell' art. 82 della Legge
federale, oltre che il tenore del dispositivo è tale
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
che non lascja alcun dubbio che esso non contiene che un' applicazione
dell' art. 82 cit. Ora dal punto di vista dell'art. 82. la decisione
della Giudicatura di Pace è assolutamente inammissibile. L'art. 82
domanda pel rigetto provvisorio di un' opposizione non una prova più
o meno convincente dell' esistenza del debito, o un indizio più o meno
Sicuro del suo riconoscîmento, ma un riconoscimento formale cunstofîato
mediante alla pubblica o scriézîura privata. Una, Simile Violazione
fiagrante di questo articolo deve ritenersi in realtà come un caso di
diniego di giustizia.
Per quest i motivi,
la Il sezione del Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso Rodari è ammesso e la sentenza 21 novembre-
1901 della Giudicatm'a di Pace del Ceresio annullata.
Ver gl. auch Nr. 9, Extrait de l'arrét du 26 février 1902, dans la,
cause F. L. Cailler & Ci.
II. Glaubensund Gewissensfreiheit. Liberté
de conscience et de croyance.
4. Urteil vom 19. März 1902 in Sachen Sonderegger gegen Appexizell J.-Rh.
Handlungsund Vermögensfähigäeeit einer Kfosterfrau. Verweigerung
der Aushz'ngabe einer Eròsclmfé an dieseiöe. Art. 49 Abs. 4, Art. 4
B.-V. Stellung des Bweedesgerichtes als Staatsgeriehtsishof.
A. Die Rekurrentin ist Nonne im Kloster Potachantas (Arkansas, U. S. A.),
einer Filiale des Klosters Grimmenstein in Appenzell J.-Rh. Es ist
derselben im Juli 1900 von einemil. Glaubensund Gewissensfreiheit. N°
ai. 1-5
Vetter im Kauton Appenzell JH-R"h ein Erbe im Betrage von 557
Fr. zugefallen Als sie diesen Betrag durch einen Bevollmächtigten
erheben wollte, verweigerte die Bezirkskanzlei in Oberegg die Aushingabe
mit der Begründung, dass gemäss einem kantonsgerichtlichen Urteil vom
September 1898 die Parteien wurden nicht genannt -Vermögen, welches von
Klosterleuten geerbt werde, im Kanton Appenzell I.-Rh. vormundschaftlich
zu verwalten und den Klosterleuten nur die Zinsen zu verabsolgen seien.
B. Gegen diesen Bescheid rekurrierte der Vertreter der Schwester
Froman Sonderegger an die Standeskommission Diese erklärte den Nekurs
am N. Dezember 1901 als unbegründet und verfügte, das Vermögen der
Rekurrentin sei der kantonalen Kastendogtei zur Verwaltung zu übergeben.
Aus den Erwägungen dieses Entscheides ergibt sich als Sinn desselben, dass
das Vermögen bis zum Tode der Rekurrentin vormundschastlich verwaltet
werden und der Rekurrentin nur der Zinsgennss, das Kapital hingegen
nach deren Ableben den gesetzlichen Erben zukommen soll. Bei einem
etwaigen Austritt aus dem Kloster werde die Rekurrentin mit Vorbehalt
der gesetzlichen Bestimmungen über persönliche Handlungsfähigkeit in
den Vollgenuss ihres Vermögens treten.
Diesen Entscheid bezeichnete die Standeskommission als Anwendung von
Grundsätzen, die das Kantonsgericht in einem analogen Falle durch Urteil
vom 15. September 1898 ausgestellt babe. Bei den Akten liegt ein Urteil
des Kantonsgerichtes vom 15. September 1898 in Sachen Joh. Anton Fritsche,
Kläger, gegen den Kastenvogt als Vertreter der Nonne Bonisazia im Kloster
Worinenstein, Beklagte, betreffend E'clat-LW. Ju diesem Urteile wird
zunächst bemeer dass die Bestreitung der Legitimation des Kastenvogtes
zur Vertretung der Nonne Bonifazia verspätet und die Passiolegitimation
aus diesem Grunde als vorhanden müsse angenommen werden, Sodann wird in
tatsächlicher Beziehung konstatiert, dass Kläger ein Amtsbot erlassen
habe, wonach sein Kind Emilia (derzeit im Kloster Wonnenstein) qua,
Ordensschwester vom Erbe desverstorbenen Vetters Ulrich Speck fai.,
sowie von allen künftigen und weiteren Erbanwartschasten