522 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

hülflich sein Art. 92 Biff. 4 u. 5 des Bundesgesetzes hätten in diesem
Falle analoge Anwendung zu finden.

Il. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde am il. August 1899
als nnbegründet ab. Die Berufung auf Ziff-. 4 und 5 des Art. 92 cit.,
führt sie aus, sei unzutreffend, da eine ausdehnende Interpretation im
Sinne der Beschwerde nach dem Inhalte dieser Ziffern nicht angehe. Auch
Ziff. 3 sei nicht anwendbar; denn selbst wenn man die Hundezncht als
Beruf auffasse, so sei sie es vorliegenden Falles bei diesem bescheidenen
Umsange nicht, sondern blosser Nebenerwerb. Der Beweis der berufsmässigen
Ausübung sei nicht erbracht.

IH. Fleischmann rekurrierte gegen diesen Entscheid innert nützlicher
Frist an das Bundesgericht. Er gibt zu, dass er früher die Hundezucht als
Nebenbeschäftigung betrieben habe; infolge Berlustes seiner ehemaligen
Anstellung sei sie aber seither und zwar bereits vor dem Psändungsvollzug
seine berufsmässige Erwerbsthätigkeit geworden. Jhr bescheidener Umfang
spreche gerade für Belassung der gepfändeten Objekte als Kompetenzsiücke.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Der Art, 92 des Bandes-gesetzes nennt unter den daselbst aufgezählten
Kompetenzsiiicken die Hunde nicht. Anderseits kann dieser Artikel, weil
singnläres Recht enthaltend, nicht in der vom Rekurrenten beantragter-i
Weise aus-dehnend interpretiert werden. Speziell lässt sich der
vorliegende Fall nicht unter die Ziffer 4 des Art. 92 subsumieren,
welche andere Tierarten betrifft. Zum vornherein unrichtig ist es
ferner, die gepfändeten Hunde als Nabrungsmittel im Sinne der Ziffer 5
zn bezeichnen Endlich ist auch Ziffer 3 nicht anwendbar. Denn wie das
Bundesgericht schon wiederholt (vgl. z. B. Entscheidung i. S. Frank,
Bd. XXII, Nr. 121, und Entscheid i. S. Lehmann vom 1. April 1899)*
erklärte, können Tiere nicht als Werkzeuge oder Gerätschaften im Sinne
genannter Ziffer angesehen werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

_ÎSiehe oben, N° ie, s. 294 ff.und Konknrskammer. N° 106. 523

106· Sentenza del 20 ottobre 1899 nella causa Credito ticinese.

Esecuzione contro un debitore inseritto al registro di commercio.
Art. 39 E. F.

1° La Banca Credito Ticinese si vanta credit-risse verso certo Severino
Antonini della somma complessiva di fr. 5300. Per ottenere il pagamento
essa procedeva in via esecutiva ed otteneva il pignoramento di diversi
beni, di cui venne indetta la vendita nei giorni 14 giugno, pegli stabili,
e 26 aprile pei mobili. Del che informato il Signor Primavesi Pietro di
Lugano, altro creditore dell'Antonini, faceva opposizione alla vendita,
fondandosi sul fatto che il debitore essendo inseritto al Registro di
commercio, quale membro della Ditta. Fratelli Antonini fn Salvatore,
non poteva essere escusso se non via. di fallimento. Rispose la banca
creditrice obbiettando: che il ricorso era tardivo, la procedura in
Via di pignoramento non essendo stata impugnata entro il termine utile
dell'art. 17 della Legge federale; che il credito Primavesi non era
del resto provato e non dava in ogni case altro diritto all'opponente,
che di chiedere la partecipazione al pignoramento, in base agli art. 110
e seg. della. Legge feel.; che ammesso anche il fatto dell'iscrizione
del debitore al Registro di Gommercio, non ne risnltava che l'esecnzione
dovesse, SOSpendersi, la procedura di fallimento non essendo obbligatoria
ed essendo libero a ciascuno di procedere come meglio gli aggrade;
che il debito, di cui la Banca domandava il pagamento, e un debito
perspnale e non un debito della Ditta; ehe-il Cod. Obbl. distingue
il patrimonio sociale da quello particolare (art. 568) ed accorda al
creditore sociale il diritto di attenersi al patrimonio particolare di
un socio, solo in quanto rimane insoddisfatto della liquidazione del
patrimonio sociale; che il creditore sociale non ha nessnn privilegio di
fronte ai creditori particolari e deve perciò riconoseere la posizione
privilegiata acquistata con un pignOramento anteriore; che non è
contestato che il:-eni oppignorati al creditore Siano di perti-

524 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

nenza particolare; che non ha mai esistito una societä in "nome collettivo
Fratelli Antonini; che se avesse anche esistito, sarebbe state, sciolta
per la morte di uno dei soci, avvenuta anteriormente alla contrattazione
del debito in questione; che la Banca creditrice non avrebbe mai potuto
domandare il fallimento di una Ditta colla quale non ha mai contratto nè
debito, nè credito, ma avrebbe potuto domandare solamente lo :scioglimento
della società, ajnorma dell'art. 574 del G.D., qualora nell'esecuzione
intentata contro uno del som fosse rimasta impagata. Il ricorso essere
dunque infondato.

2° Tanto l'autorità cantonale inferiore, quanto quella superiore di
vigilanza ammisero l'opposizione Primavesi; l'Autorità superiore per i
motivi seguenti: Quantnnque non era da negligersi l'opinione espressa
dalla prima istanza, che trattandosi di disposizioni d'ordine pubblico
non sia applicablle il termine di 10 giorni dell'art. 17, la relativa
violazione potendosi considerare come un caso di denegata giustizia,
pure nella questione presente non è necessario di occuparsene, il
Signor Primavesi non potendo aver avuto cogmzrone del pignoramento
prima della pubblicazione del bando sul foglio ufficiale del 21
aprile, ed il suo ricorso in data 2 maggio essendo stato quindi
insinuato in termine utile. Quanto al merito, e manifesto che contro
una persona inscritta al regxstro di commercio, anche quale socio
di una società in nome collettivo, l'esecuzione non può proseguirsi
che in via-. di fallimento. L'art. 33, N° 2, e più che categorico in
proposrto. Il disposto dell'art. 574 del C.0. non ha nulla a che fare
m materia. L'eseonzione dovrà. bensi aver luogo sopra i beni per:sonali
del debitore, prima che sulla sua quota nella società, ma ciò non toglie
che debba proseguirsi in via di fallimento. Qnesta via fu prescritta
nell'interesse dei terzi e per assicurare anche ai creditori più lontani
una parità di diritto coi creditori primi procedenti, e questo fine
sarebbe completamente deluso se i creditori personali del socio potessero
con un pignoramento, ignorato dai creditori della Ditta, impadronirsi
in tutto o in parte dei beni person-di del socio.

3° Contro questo giudizio la Banca creditrice ricorre attualmente al
Tribunale federale, insistendo nelle obbiezioni daund Konkurskammer. N°
106. 525

lei presentate davanti le istanze cantonali, Specialmente in quella
di tardività del ricorso Primavesi e domandando, in Via principale,
l'annullazione della sentenza dell' Autorità superiore di vigilanza ed il
mantenimento dei pignoramenti eseguiti; in via subordinata, la sospensione
degli atti esecutivi colla riserva pel Credito Ticinese di far valore
nella procedura di fallimento i diritti acquisiti col pignoramento.

4° La parte Primavesi conchiude invece domandando la rejezione del
ricorso.

In diritto :

1° Il fatto dell'iscrizione del debitore Antonini al registro di
commercio, quantunque non accertato espressamente nè dall'una nè
dall'altra istanza cantonale, pure deve ritenersi per vero, non avendolo
il ricorrente contestato nel sno ricorso, e l'esistenza di una Ditta
Fratelli Antonini essendo dimostrata anche dalla lettera 11 luglio del
Presidente del Tribunale di Lugano, che comunica al Tribunale di Appello
l'apertura del fallimento sulla Ditta stessa. È dunque da ritenersi che
all'epoca in cui venne iniziata l'esecuzione della banca ricorrente,
il debitore continuava a figurare al registro di commercio quale socio
di una società in nome collettivo, e questo fatto è decisivo di fronte
al disposto dell'art. 39 della Legge federale. Ne è esatto di sostenere,
come fa il ricorrente, che la società sia state sciolta necessariamente
fin dal 1891 per la morte di un socio, l'art. 575 del God. Obbl. dando
facoltà alle società in nome collettivo di prolungare la loro esistenza
anche malgrado il recesso di uno o più soci, e lo scioglimento dovendo
del resto essere sussegnito dalla liquidazione della società, in base
all'art. 580.

2° L'esecuzione era dunque indubbiamente diretta contro un debitore
inscritto nel registro di commercio. Ora tale esecuzione pel disposto
catego'rico dell'art. 39 della Legge E. e F. non poteva essere
proseguita altrimenti che in via di fallimento. Le sole eccezioni che
la legge conosce a tale riguardo sono quelle stabilite dai successiri
art. 41-43. All'infuori di questi casi il disposto dell'art. 39 è di
stretta osservanza, motivo pel quale l'art. 38 confida agli ufficiali
esecutorî di.

xxv, i. 1899 35

326 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

determinare quale Specie di esecuzione si debba applicare.. È dunque
infondata l'affermazione del ricorrente che ciascun creditore sie libero
di procedere nel modo che più gli aggrada. La procedura da seguirsi
e fissata dall'ufficiale eeecutore in conformità di legge, e questa
all'art. 39 stabilisceche quando il debitore e insoritto nel registro
di commercioin una delle qualità sottoindicate (fra le quali quella
occupata nel caso concreto dal debitore Antonini), l'esecuzione debba
essere proseguita in via di fallimento, senza farenessuna distinzione
a riguardo della natura del debito, tanto se si tratta di un debito
personale che di un debito sociale. È chiaro del resto che solo in tal
modo si poteva raggiungere quella parità di trattamento voluta dalla
legge in favore delle persone che vantano dei crediti rerso uno dei
debitori indicati all'art. 39. lmperocchè se fosse lecito al creditore,
o all'ufficiale esecntore, di procedere a loro beneplacito, in via
di pegno o in via di fallimento, sarebbe quasi imposs'ibile ai terzi,
che vantano essi pure dei crediti, di salvaguardare i loro diritti di
fronte al primo creditore procedente, sie per la difficoltà di aver
conoscenza delle esecnzioni incoate, sia perchè spesse volte, il loro
titolo di credito non essendo ancora liquido, sarebbe loro impossibile
di proseguire eventualmente l'esecuzione.

3° Il pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque
regolare. E tale irregolarità era tale, stante il teste categorico
dell'art. 39, che l'autorità di vigilanza avrebbe potuto intervenire
anche d'ufficio, senza attendere reclami. Giò posto, non è il caso di
esaminare se il ricorso sia statoinoltrato in tempo utile o meno, e sei
ricorrenti erano 0 menoautorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione del
pignoramento in favore della Banca Credito Ticinege si impone da sè,
indipendentemente dalla questione di sapere se i termini prescrittisi
dalla legge Siano stati osservati (ved. fra altro Arch. II, 17)...

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: Il ricorso della Banca
Credito Ticinese è respinto.und Kankurskammer. N° 107. 527

107. Sentenza del 28 ottobre 1899 nella cama Donati-Zanetti.

Applicabilità dell'art. 109 e dell'art-. 10? L. E. e F. ?

1°. La ricorrente è figlia della Signora Marianna ZanettiRegh, impetita
dai fratelli Berta, in Giubiasco, e dalla Banca popolare di Bellinzona in
pagamento di una somma complesSiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898
essendo stati pignorati alla debitrice, nella sua abitazione a Bironico
diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendicati dalla
ricorrente come sua proprietà. Ma tale pretesa non venne riconosciuta
dai creditori, percui l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti fissava alla
rivendicante un termine di 10 giorni per far valere le sue razioni
in giudizio (art. 107 della legge E. e F.). La ricorrente ricorse
contro questo provvedimento dell'ufficio all'autorità di vigilanza,
adducendo: che in Virtù di un atto notarile 3 settembre 1898 era divenuta
proprietaria di tutta la sostanza stabile, semovente e mobile della
Signora Regli-Zanetti; che essa era nel pieno e completo godimento delle
cose acquisite; che dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e
le ragioni di proprietaria e padrona; che di conseguenza non toccava a
lei, ma bensi ai creditori precedenti di farsi attori, in applicazione di
quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge E. e F. A prova
di queste asserzioni la ricorrente produceva l'atto notarile 3 settembre
1898, nel quale e detto che la vedova Regli Zanetti, trovandosi in età
avanzata e in condizioni da non poter più continuare la gestione della
propria sostanza, vende e cede coèl'immédz'ata traséazione di possesso @
proprieta da" diritto e di fatto alla prOpria figlia Carmela Zanetti,
moglie del Signor Gius. Donati, tutta la propria sostanza mobile,
semovente e stabile (meno alcuni Nri di mappa) contro l'obbligo
dell'acquirente di assumersi iI pagamento delle ipoteche gravitanti
sopra la sostanza medesima, ascendenti all'incirca al prezzo reperibile
dei beni ceduti.

2° Malgrado tale documento, le istanze cantonali di vigi-