SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 287 - 1 L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
|
1 | L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
2 | L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo. |
3 | Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e). |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 74 - 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150 |
|
1 | Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150 |
2 | Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.151 |
3 | Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 282 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 282 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 287 - 1 L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
|
1 | L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
2 | L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo. |
3 | Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 287 - 1 L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
|
1 | L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
2 | L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo. |
3 | Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e). |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 282 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 287 - 1 L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
|
1 | L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
2 | L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo. |
3 | Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 287 - 1 L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
|
1 | L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. |
2 | L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo. |
3 | Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e). |