SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni - 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 195979 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).80 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 49 Libertà operativa - 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento148. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 8a - 1 I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: |
|
1 | I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: |
a | la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e |
b | i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno. |
2 | I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis-b e d.96 |
3 | I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno. |
4 | ... 97 |
5 | Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.98 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 32 Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro - 1 L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se: |
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1 | L'assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se: |
a | nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla soppressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento; |
b | l'incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e continua a sussistere; e |
c | prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione. |
2 | Il diritto alla prestazione transitoria nasce all'inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte. |
3 | Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio AI decide in merito al grado d'invalidità (art. 34). |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 8a - 1 I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: |
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1 | I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: |
a | la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e |
b | i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno. |
2 | I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis-b e d.96 |
3 | I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno. |
4 | ... 97 |
5 | Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.98 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 8a - 1 I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: |
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1 | I beneficiari di una rendita hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione purché: |
a | la capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata; e |
b | i provvedimenti siano idonei a migliorare la capacità al guadagno. |
2 | I provvedimenti di reintegrazione sono i provvedimenti di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettere abis-b e d.96 |
3 | I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte e avere una durata complessiva superiore a un anno. |
4 | ... 97 |
5 | Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi a disposizione degli uffici AI per i provvedimenti di cui al capoverso 2.98 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
|
1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 26a Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI - 1 Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI85 o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. |