SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 77 Foreste - 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
|
1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
|
1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 1 Scopo - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
|
1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; |
b | proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; |
c | garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); |
d | promuovere e tutelare l'economia forestale. |
2 | Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 77 Foreste - 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 1 Scopo - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; |
b | proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; |
c | garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); |
d | promuovere e tutelare l'economia forestale. |
2 | Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali). |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 1 Scopo - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; |
b | proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; |
c | garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); |
d | promuovere e tutelare l'economia forestale. |
2 | Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali). |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 77 Foreste - 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 1 Scopo - 1 La presente legge ha lo scopo di: |
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1 | La presente legge ha lo scopo di: |
a | garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; |
b | proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; |
c | garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); |
d | promuovere e tutelare l'economia forestale. |
2 | Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali). |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 77 Foreste - 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 50 Cantoni - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie. |
|
1 | I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie. |
2 | Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 77 Foreste - 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 50 Cantoni - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie. |
2 | Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 699 - 1 L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
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1 | L'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. |
2 | Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l'accesso ai fondi altrui per l'esercizio della caccia o della pesca. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
b | assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. |
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 14 Accessibilità - 1 I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico. |
2 | Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: |
a | limitano l'accesso a determinate zone forestali; |
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