SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 27 - 1 Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
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1 | Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
a | la revisione totale o parziale della Costituzione; |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge; |
c | la denuncia o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo; |
d | il deposito di un'iniziativa del Cantone in sede federale. |
2 | L'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 27 - 1 Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
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1 | Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
a | la revisione totale o parziale della Costituzione; |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge; |
c | la denuncia o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo; |
d | il deposito di un'iniziativa del Cantone in sede federale. |
2 | L'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 27 - 1 Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
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1 | Mediante un'iniziativa popolare 1000 aventi diritto di voto possono chiedere: |
a | la revisione totale o parziale della Costituzione; |
b | l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge; |
c | la denuncia o l'avvio di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato internazionale o intercantonale sottostante al voto del Popolo; |
d | il deposito di un'iniziativa del Cantone in sede federale. |
2 | L'iniziativa può rivestire la forma di una proposta generica o, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione, quella di un progetto elaborato. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 28 - 1 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
|
1 | Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
2 | Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un'iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se: |
a | contraddice al diritto di rango superiore; |
b | è inattuabile; |
c | viola l'unità della forma o della materia. |
3 | Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell'atto normativo da elaborare in conformità di un'iniziativa generica. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 28 - 1 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
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1 | Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
2 | Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un'iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se: |
a | contraddice al diritto di rango superiore; |
b | è inattuabile; |
c | viola l'unità della forma o della materia. |
3 | Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell'atto normativo da elaborare in conformità di un'iniziativa generica. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 29 - 1 Il Gran Consiglio sottopone le iniziative popolari al voto del Popolo con la raccomandazione di accettarle o respingerle; può anche contrapporre loro un controprogetto. |
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1 | Il Gran Consiglio sottopone le iniziative popolari al voto del Popolo con la raccomandazione di accettarle o respingerle; può anche contrapporre loro un controprogetto. |
2 | Se approva un'iniziativa popolare generica, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme al senso della stessa. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
|
1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
|
1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
|
1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti. |
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1 | I diritti politici sono garantiti. |
2 | La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 37a - 1 Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
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1 | Le persone fisiche o giuridiche, quali tutti i partiti e altri gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di votazioni o elezioni che rientrano nella competenza del Cantone o dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Devono in particolare essere pubblicati: |
a | il preventivo globale della campagna in vista di votazioni o elezioni; |
b | la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; |
c | l'identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l'indicazione dell'importo versato; sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente 3000 franchi per anno civile. |
2 | Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano le loro relazioni d'interesse. |
3 | All'inizio dell'anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala le sue relazioni d'interesse. |
4 | L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1-3 e compilano un registro pubblico accessibile sul sito Internet del Cantone di Sciaffusa. |
5 | Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, nonché le persone fisiche o giuridiche, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1-3 sono puniti con una multa. |
6 | La legge disciplina i particolari. Tiene conto in particolare del segreto professionale. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 30 - 1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
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1 | Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un'iniziativa elaborata sia a un progetto che ha esso stesso elaborato in conformità di un'iniziativa generica. |
2 | Le votazioni sull'iniziativa e sul controprogetto si svolgono simultaneamente. |
3 | I votanti possono approvare i due testi e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. |
SR 131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002 Cost./SH Art. 28 - 1 Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
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1 | Il Consiglio di Stato pronuncia sulla riuscita formale delle iniziative popolari. |
2 | Il Gran Consiglio pronuncia sulla validità delle iniziative popolari. Un'iniziativa è dichiarata interamente o parzialmente nulla se: |
a | contraddice al diritto di rango superiore; |
b | è inattuabile; |
c | viola l'unità della forma o della materia. |
3 | Il Gran Consiglio decide definitivamente circa la forma dell'atto normativo da elaborare in conformità di un'iniziativa generica. |