SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
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1 | Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
2 | Tale manifestazione può essere espressa o tacita. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 200 Custodia prescolatica - L'offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 203 Partenariato - 1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
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1 | Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
2 | Favoriscono lo sviluppo di partenariati tra operatori pubblici e privati. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 200 Custodia prescolatica - L'offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 201 Organizzazione - 1 Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica. |
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1 | Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica. |
2 | Valutano le necessità, pianificano, coordinano e favoriscono la creazione di posti di custodia. |
3 | Il Cantone è responsabile del controllo degli spazi di custodia diurna. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 201 Organizzazione - 1 Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica. |
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1 | Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica. |
2 | Valutano le necessità, pianificano, coordinano e favoriscono la creazione di posti di custodia. |
3 | Il Cantone è responsabile del controllo degli spazi di custodia diurna. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 202 Finanziamento - 1 I Comuni o associazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture di custodia diurna. |
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1 | I Comuni o associazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture di custodia diurna. |
2 | Il Cantone e i Comuni o associazioni di Comuni ne finanziano la gestione previa deduzione dei contributi delle famiglie e di eventuali altre entrate. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 203 Partenariato - 1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
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1 | Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
2 | Favoriscono lo sviluppo di partenariati tra operatori pubblici e privati. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 200 Custodia prescolatica - L'offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 203 Partenariato - 1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
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1 | Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
2 | Favoriscono lo sviluppo di partenariati tra operatori pubblici e privati. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 200 Custodia prescolatica - L'offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 203 Partenariato - 1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
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1 | Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione e la gestione di strutture di custodia diurna private, in particolare gli asili nido presso le imprese. |
2 | Favoriscono lo sviluppo di partenariati tra operatori pubblici e privati. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 200 Custodia prescolatica - L'offerta di posti di custodia diurna per bambini in età prescolare è adeguata alle necessità. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 201 Organizzazione - 1 Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica. |
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1 | Il Cantone e i Comuni organizzano la custodia prescolastica. |
2 | Valutano le necessità, pianificano, coordinano e favoriscono la creazione di posti di custodia. |
3 | Il Cantone è responsabile del controllo degli spazi di custodia diurna. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 202 Finanziamento - 1 I Comuni o associazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture di custodia diurna. |
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1 | I Comuni o associazioni di Comuni finanziano la costruzione e la manutenzione delle strutture di custodia diurna. |
2 | Il Cantone e i Comuni o associazioni di Comuni ne finanziano la gestione previa deduzione dei contributi delle famiglie e di eventuali altre entrate. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |