SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42 Diritto - 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
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1 | L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA263) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis. |
2 | Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. |
3 | È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.264 Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5. |
4 | L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 3.265 |
4bis | Il diritto all'assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese: |
a | che precede quello in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS266; o |
b | in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.267 |
5 | In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. |
6 | Il Consiglio federale disciplina l'assunzione, in termini proporzionali, di un contributo all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.268 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quater Diritto - 1 Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: |
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1 | Hanno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati che: |
a | percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4; |
b | vivono a casa propria; e |
c | sono maggiorenni. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza. |
3 | Stabilisce le condizioni alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestazioni d'aiuto coperte - L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente): |
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a | assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e |
b | che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 25a Cure in caso di malattia - 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
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1 | L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
a | da un infermiere; |
b | nelle organizzazioni che impiegano infermieri; o |
c | previa prescrizione o indicazione di un medico.77 |
1bis | La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall'articolo 52.78 |
2 | I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a).79 Assicuratori e fornitori di prestazioni convengono importi forfettari. La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure acute e transitorie è retta dall'articolo 52.80 |
3 | Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate previa prescrizione o indicazione di un medico. Designa inoltre le cure che possono essere prestate in assenza di una prescrizione o indicazione di un medico.81 |
3bis | Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori concludono convenzioni, applicabili all'insieme del territorio nazionale, concernenti il controllo dell'evoluzione quantitativa delle cure prestate senza prescrizione o indicazione di un medico. Concordano misure atte a contrastare un aumento ingiustificato del volume di tali cure. Se le federazioni summenzionate non riescono a raggiungere un'intesa, il Consiglio federale disciplina i dettagli.82 |
3ter | Nel designare le cure di cui al capoverso 3 il Consiglio federale considera il bisogno terapeutico delle persone con patologie complesse e delle persone che necessitano di cure palliative.83 |
3quater | Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento del bisogno terapeutico e il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure.84 |
4 | Il Consiglio federale fissa i contributi in franchi differenziandoli a seconda del bisogno terapeutico. È determinante il costo calcolato secondo il bisogno in cure della qualità necessaria, dispensate in modo efficiente ed economico. Le cure sono sottoposte a un controllo della qualità. Il Consiglio federale determina le modalità. |
5 | I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati all'assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio dell'assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
|
a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
|
1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42sexies Entità del diritto - 1 Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
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1 | Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: |
a | l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3; |
b | i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2; |
c | il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a LAMal278. |
2 | Nel calcolo del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. |
3 | In deroga all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA279, l'assicurazione per l'invalidità non accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il contributo per l'assistenza; |
b | gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza; |
c | i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro secondo il CO280, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente. |
SR 832.10 Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) LAMal Art. 25a Cure in caso di malattia - 1 L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
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1 | L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura: |
a | da un infermiere; |
b | nelle organizzazioni che impiegano infermieri; o |
c | previa prescrizione o indicazione di un medico.77 |
1bis | La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall'articolo 52.78 |
2 | I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell'assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a).79 Assicuratori e fornitori di prestazioni convengono importi forfettari. La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure acute e transitorie è retta dall'articolo 52.80 |
3 | Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate previa prescrizione o indicazione di un medico. Designa inoltre le cure che possono essere prestate in assenza di una prescrizione o indicazione di un medico.81 |
3bis | Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori concludono convenzioni, applicabili all'insieme del territorio nazionale, concernenti il controllo dell'evoluzione quantitativa delle cure prestate senza prescrizione o indicazione di un medico. Concordano misure atte a contrastare un aumento ingiustificato del volume di tali cure. Se le federazioni summenzionate non riescono a raggiungere un'intesa, il Consiglio federale disciplina i dettagli.82 |
3ter | Nel designare le cure di cui al capoverso 3 il Consiglio federale considera il bisogno terapeutico delle persone con patologie complesse e delle persone che necessitano di cure palliative.83 |
3quater | Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento del bisogno terapeutico e il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure.84 |
4 | Il Consiglio federale fissa i contributi in franchi differenziandoli a seconda del bisogno terapeutico. È determinante il costo calcolato secondo il bisogno in cure della qualità necessaria, dispensate in modo efficiente ed economico. Le cure sono sottoposte a un controllo della qualità. Il Consiglio federale determina le modalità. |
5 | I costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali possono essere addossati all'assicurato solo per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo. La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio dell'assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza - 1 Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
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1 | Il contributo per l'assistenza ammonta a 34.30 franchi all'ora. |
2 | Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 51.50 franchi all'ora. |
3 | L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 164.35 franchi per notte. |
4 | Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter LAVS227. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39g Calcolo del contributo per l'assistenza - 1 L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
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1 | L'ufficio AI calcola l'importo mensile e annuo del contributo per l'assistenza. |
2 | L'importo annuo del contributo per l'assistenza ammonta a: |
a | 12 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza; |
b | 11 volte l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se: |
b1 | l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o un parente in linea retta, e |
b2 | la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce a sua volta alcun assegno per grandi invalidi. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42septies Inizio ed estinzione del diritto - 1 In deroga all'articolo 24 LPGA281 il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto. |
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1 | In deroga all'articolo 24 LPGA281 il diritto al contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato rivendica tale diritto. |
2 | L'assicurato ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura. |
3 | Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato: |
a | non adempie più le condizioni di cui all'articolo 42quater; |
c | decede. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39i Fatturazione - 1 L'assicurato presenta mensilmente una fattura all'ufficio AI. |
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1 | L'assicurato presenta mensilmente una fattura all'ufficio AI. |
2 | Possono essere fatturate le ore di lavoro effettivamente prestate dall'assistente durante il giorno e quelle computate in applicazione dell'articolo 39h.229 |
2bis | Per notte può essere fatturato esclusivamente l'importo forfettario previsto per il servizio notturno. Esso può essere fatturato, se l'assistente si tiene a disposizione per un intervento.230 |
2ter | Gli importi forfettari non fatturati per il servizio notturno possono essere utilizzati e computati anche per il giorno. Per il computo durante il giorno, gli importi forfettari per il servizio notturno sono convertiti in ore dividendoli per la tariffa oraria di cui all'articolo 39f capoverso 1.231 |
3 | L'importo della fattura mensile può superare l'importo mensile del contributo per l'assistenza al massimo del 50 per cento, a condizione che non sia superato l'importo annuo di cui all'articolo 39g capoverso 2. |
4 | Durante una fase acuta certificata da un medico, gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve possono fatturare per al massimo tre mesi consecutivi un importo che supera di oltre il 50 per cento l'importo mensile del contributo per l'assistenza. I limiti massimi di ore mensili di cui all'articolo 39e capoverso 2 non possono essere superati. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
|
a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
|
1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
|
1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 42quinquies Prestazioni d'aiuto coperte - L'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente): |
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a | assunta dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e |
b | che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di fatto o un parente in linea retta. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto - 1 L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
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1 | L'ufficio AI determina il bisogno di aiuto mensile riconosciuto in ore. |
2 | Sono previsti i limiti massimi di ore mensili seguenti: |
a | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione dell'assegno per grandi invalidi: |
a1 | 20 ore in caso di grande invalidità di grado lieve, |
a2 | 30 ore in caso di grande invalidità di grado medio, |
a3 | 40 ore in caso di grande invalidità di grado elevato; |
b | per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere d-g: in totale 60 ore; |
c | per la sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore. |
3 | Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito come segue: |
a | per i sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita; |
b | per i ciechi e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita; |
c | per gli assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari della vita. |
4 | I limiti massimi di ore sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato trascorre settimanalmente in un istituto. |
5 | I contributi concessi dall'assicurazione per l'invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l'articolo 3quinquies capoverso 3 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l'articolo 39 c lettera h.225 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 39c Ambiti di assistenza - Può essere riconosciuto un bisogno di aiuto negli ambiti seguenti: |
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a | compimento degli atti ordinari della vita; |
b | gestione dell'economia domestica; |
c | partecipazione alla vita sociale e organizzazione del tempo libero; |
d | educazione e accudimento di bambini; |
e | svolgimento di un'attività di pubblica utilità o a titolo onorifico; |
f | formazione e perfezionamento professionale; |
g | esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario; |
h | sorveglianza diurna; |
i | servizio notturno. |