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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
||||||
| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 56 Attività inventiva |
||||||
| Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 56 Attività inventiva |
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| Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 56 Attività inventiva |
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| Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 1 |
||||||
| Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. | ||||||
| Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile. [1] | ||||||
| I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 1 |
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| Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. | ||||||
| Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile. [1] | ||||||
| I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 1 |
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| Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. | ||||||
| Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile. [1] | ||||||
| I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 56 Attività inventiva |
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| Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 56 Attività inventiva |
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| Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 1 |
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| Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. | ||||||
| Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile. [1] | ||||||
| I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 1 |
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| Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. | ||||||
| Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile. [1] | ||||||
| I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l'Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479; FF 2005 3397). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
| le creazioni estetiche; | ||||||
| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
| le presentazioni di informazioni. | ||||||
| Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali. | ||||||
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RI 0.232.142.2 CBE-2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000) - Convenzione sul brevetto europeo Art. 52 Invenzioni brevettabili |
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| I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. | ||||||
| Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: | ||||||
| le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; | ||||||
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| i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; | ||||||
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