SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 6 Condizioni assicurative - 1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54 |
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1 | Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54 |
1bis | Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.55 56 |
2 | Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA57) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.58 |
3 | Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.59 |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 2 - (1) Sono competenti per l'applicazione del presente accordo le seguenti autorità (in seguito «autorità competenti»): |
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a | presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia: |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 4 - (1) I trasferimenti di cittadini di Stati terzi secondo la procedura prevista dal regolamento Dublino e dal regolamento d'applicazione sono effettuati per via aerea utilizzando gli aeroporti internazionali collegati da voli diretti, oppure via terra. Il trasferimento via terra è preferibile in particolare qualora sia opportuno per organizzare l'esecuzione, ad esempio in considerazione delle circostanze locali. Le autorità competenti convengono di caso in caso le modalità di consegna delle persone da trasferire, tenendo conto delle necessità di ambo le parti. |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 6 Condizioni assicurative - 1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54 |
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1 | Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54 |
1bis | Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.55 56 |
2 | Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA57) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.58 |
3 | Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.59 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 9 - 1 I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero. |
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1 | I provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero. |
1bis | Il diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione.101 |
2 | Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori: |
a | sia assicurato facoltativamente; o |
b | sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero: |
b1 | secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS102, |
b2 | secondo l'articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o |
b3 | in virtù di una convenzione internazionale.103 |
3 | Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA104) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: |
a | all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera; e se |
b | essi stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell'invalidità, risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all'estero, la cui madre, immediatamente prima della loro nascita, ha risieduto all'estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale determina in che misura l'assicurazione per l'invalidità debba assumere le spese causate dall'invalidità all'estero.105 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 6 Condizioni assicurative - 1 Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54 |
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1 | Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.54 |
1bis | Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità se la totalizzazione dei periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini svizzeri o cittadini dell'altro Stato contraente giustifica il diritto alla rendita secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.55 56 |
2 | Fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA57) in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all'estero.58 |
3 | Nel caso di persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione delle prestazioni.59 |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 2 Non discriminazione - In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare: |
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a | la parità di trattamento; |
b | la determinazione della normativa applicabile; |
c | il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali; |
d | il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti; |
e | la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni. |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica - Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente alle disposizioni dell'allegato I. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 80a - 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999470 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): |
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1 | Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999470 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): |
a | regolamento (CE) n. 883/2004471; |
b | regolamento (CE) n. 987/2009472; |
c | regolamento (CEE) n. 1408/71473; |
d | regolamento (CEE) n. 574/72474. |
2 | Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960475 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): |
a | regolamento (CE) n. 883/2004; |
b | regolamento (CE) n. 987/2009; |
c | regolamento (CEE) n. 1408/71; |
d | regolamento (CEE) n. 574/72. |
3 | Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. |
4 | Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
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1 | Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. |
2 | Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22. |
3 | La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto. |
4 | Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:6 |
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1 | Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:6 |
a | tipi di veicoli galleggianti: |
a1 | il termine «natante» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante, |
a10 | il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°, |
a11 | il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana, |
a12 | il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali, |
a13 | il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi, |
a14 | il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15, |
a15 | il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 2013/53/UE10 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d'acqua al numero 18, |
a16 | il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante a vela con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l'attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf, |
a17 | il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento, |
a19 | il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse, |
a2 | il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica, |
a20 | il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d'aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza, |
a21 | il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici; ai sensi della presente ordinanza questo natante è considerato un sottogruppo dei battelli a remi, |
a3 | il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato, |
a4 | il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore, |
a5 | il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni7 per i lavori in acqua, |
a6 | il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale, |
a7 | il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeggeri che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale, |
a8 | il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi, |
a9 | il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore, |
b | definizioni di tecnica navale: |
b1 | il termine «componente» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE, |
b2 | il termine «lunghezza»: |
b3 | il termine «larghezza»: |
b4 | il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato, |
b5 | il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né arenato, |
b6 | il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole, |
b7 | il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, |
b8 | il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi dell'articolo 2 lettera j dell'ordinanza del 14 ottobre 201520 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat), |
b9 | il termine «stagno all'acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua, |
c | tavole e segnali nautici: |
c1 | il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto, |
c2 | il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto, |
c3 | il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo; |
d | definizioni generali: |
d1 | il termine «messa a disposizione sul mercato» indica qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un'imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l'utilizzazione in Svizzera nell'ambito di un'attività commerciale, |
d10 | persone che partecipano alla conduzione di un natante: conduttori e persone che fanno parte dell'equipaggio prescritto o esercitano un'attività nautica a bordo su incarico del conduttore. |
d2 | il termine «trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 200926 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive, |
d3 | il termine «navigazione a mezzo radar» indica una navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo, |
d4 | il termine «immissione in commercio» indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1, |
d5 | il termine «trasformazione rilevante di un'imbarcazione sportiva» indica la trasformazione di un'imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, comporta una modifica rilevante del motore o altera l'imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente stabiliti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza, |
d6 | il termine «operatori economici» indica i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori, |
d7 | il termine «mandatario» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti, |
d8 | il termine «importatore» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero, |
d9 | il termine «importatore privato» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio, |
2 | Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l'articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.35 |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:6 |
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1 | Nella presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:6 |
a | tipi di veicoli galleggianti: |
a1 | il termine «natante» indica un'imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell'acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante, |
a10 | il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°, |
a11 | il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana, |
a12 | il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d'aria laterali, |
a13 | il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d'aria separate con o senza elementi fissi, |
a14 | il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un'imbarcazione sportiva ai sensi del numero 15, |
a15 | il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d'applicazione della direttiva 2013/53/UE10 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto); resta riservata la definizione della moto d'acqua al numero 18, |
a16 | il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante a vela con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l'attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf, |
a17 | il termine «natante destinato a scopo di abitazione» indica un natante che è allestito ed equipaggiato in modo che sia possibile abitarvi a bordo in modo permanente, che è abitato e che staziona in un luogo da più di due mesi consecutivi o che in questo periodo di tempo torna sempre allo stesso luogo di stazionamento, |
a19 | il termine «natante da noleggio» indica un natante che il suo proprietario presta a titolo temporaneo e contro rimunerazione a persone terze che lo conducono loro stesse, |
a2 | il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica, |
a20 | il termine «imbarcazione da spiaggia» indica un canotto gonfiabile o un mezzo di svago o da bagno costituito da una camera d'aria connessa, ottenuto da un materiale privo di supporti e senza rinforzi. Materassini pneumatici, equipaggiamenti individuali di aiuto al galleggiamento o simili sono considerati imbarcazioni da spiaggia ai sensi della presente ordinanza, |
a21 | il termine «imbarcazione a pagaia» indica un natante a propulsione umana mosso da una o più pagaie doppie o semplici; ai sensi della presente ordinanza questo natante è considerato un sottogruppo dei battelli a remi, |
a3 | il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato, |
a4 | il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore, |
a5 | il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni7 per i lavori in acqua, |
a6 | il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale, |
a7 | il termine «battello in servizio regolare» indica un battello per passeggeri che circola per un'impresa di navigazione della Confederazione o per un'impresa beneficiaria di una concessione federale, |
a8 | il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi, |
a9 | il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore, |
b | definizioni di tecnica navale: |
b1 | il termine «componente» indica uno dei componenti di un'imbarcazione sportiva riportati nell'allegato II della direttiva CE, |
b2 | il termine «lunghezza»: |
b3 | il termine «larghezza»: |
b4 | il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiato alla riva o arenato, |
b5 | il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiato a riva, né arenato, |
b6 | il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole, |
b7 | il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, |
b8 | il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi dell'articolo 2 lettera j dell'ordinanza del 14 ottobre 201520 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat), |
b9 | il termine «stagno all'acqua» indica la proprietà di componenti, dispositivi o aree di un natante che escludono qualsiasi infiltrazione di acqua, |
c | tavole e segnali nautici: |
c1 | il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto, |
c2 | il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo 20 volte al minuto, |
c3 | il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo 20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo; |
d | definizioni generali: |
d1 | il termine «messa a disposizione sul mercato» indica qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un'imbarcazione sportiva nuova o usata o di un componente di essa nuovo o usato per la distribuzione o l'utilizzazione in Svizzera nell'ambito di un'attività commerciale, |
d10 | persone che partecipano alla conduzione di un natante: conduttori e persone che fanno parte dell'equipaggio prescritto o esercitano un'attività nautica a bordo su incarico del conduttore. |
d2 | il termine «trasporto professionale» indica un trasporto di persone o di merci durante il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 200926 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive, |
d3 | il termine «navigazione a mezzo radar» indica una navigazione in caso di scarsa visibilità durante la quale, essendo la velocità del natante maggiore di quella consentita dalle condizioni di visibilità, si ricorre al radar per condurre il veicolo, |
d4 | il termine «immissione in commercio» indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo il numero 1, |
d5 | il termine «trasformazione rilevante di un'imbarcazione sportiva» indica la trasformazione di un'imbarcazione sportiva che modifica il tipo di propulsione, comporta una modifica rilevante del motore o altera l'imbarcazione sportiva in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali in materia di sicurezza e ambiente stabiliti dalla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto e dalla presente ordinanza, |
d6 | il termine «operatori economici» indica i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori, |
d7 | il termine «mandatario» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea o in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante il mandato scritto di agire per suo conto in relazione a determinati compiti, |
d8 | il termine «importatore» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio in Svizzera un prodotto estero, |
d9 | il termine «importatore privato» indica qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Svizzera che immette in commercio sul mercato svizzero, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto estero al fine della sua messa in servizio per uso proprio, |
2 | Per le definizioni di termini relativi alle imbarcazioni sportive, nella presente ordinanza si applica l'articolo 3 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto; restano riservate le equivalenze terminologiche di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.35 |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 5 Condizioni supplementari per stranieri - 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18 |
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1 | Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18 |
2 | Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni. |
3 | Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di: |
a | cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell'AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto la durata di contribuzione minima previsto dall'articolo 36 capoverso 1 LAI19; |
b | cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS21 e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS; |
c | cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI; |
d | dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.24 |
4 | Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.25 |
5 | Se uno straniero soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d'attesa.26 |
6 | Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione del termine d'attesa.27 |
SR 831.30 Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) LPC Art. 5 Condizioni supplementari per stranieri - 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18 |
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1 | Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).18 |
2 | Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni. |
3 | Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di: |
a | cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell'AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto la durata di contribuzione minima previsto dall'articolo 36 capoverso 1 LAI19; |
b | cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS21 e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS; |
c | cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI; |
d | dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.24 |
4 | Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.25 |
5 | Se uno straniero soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d'attesa.26 |
6 | Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione del termine d'attesa.27 |
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) ALC Art. 16 Riferimento al diritto comunitario - (1) Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. |