SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
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a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
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a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
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1 | Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
2 | Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
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1 | Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
2 | Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
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1 | Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
2 | Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
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1 | Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
2 | Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
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1 | Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
2 | Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda. |
SR 232.21 Legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt) - Legge sulla protezione degli stemmi LPSt Art. 14 - 1 Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento. |
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1 | Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-13 non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento. |
2 | Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui conformemente all'articolo 8 capoversi 4 e 5 l'uso è consentito. |
3 | Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concesso il diritto di proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35. |
SR 232.21 Legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt) - Legge sulla protezione degli stemmi LPSt Art. 35 Diritto di proseguire l'uso - 1 In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
2 | Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l'uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: |
a | lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e |
b | vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso. |
4 | Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: |
a | lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e |
b | vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso. |
5 | La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione. |
6 | La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47-50 LPM17, alla cittadinanza dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
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1 | Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. |
2 | Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda. |
SR 232.21 Legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt) - Legge sulla protezione degli stemmi LPSt Art. 35 Diritto di proseguire l'uso - 1 In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
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1 | In deroga all'articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. |
2 | Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l'uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |
3 | Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: |
a | lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e |
b | vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso. |
4 | Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: |
a | lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e |
b | vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso. |
5 | La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione. |
6 | La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47-50 LPM17, alla cittadinanza dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
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a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |