SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.651 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 801 - 1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. |
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1 | Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. |
2 | L'estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 824 - 1 Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca. |
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1 | Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca. |
2 | Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 825 - 1 L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
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1 | L'ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito. |
2 | Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all'ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore. |
3 | Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d'iscrizione sul contratto. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 842 - 1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
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1 | La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. |
2 | Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. |
3 | Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 860 - 1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo. |
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1 | Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo. |
2 | Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo. |
3 | L'iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 862 - 1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede. |
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1 | Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede. |
2 | Se il tenore letterale non corrisponde all'iscrizione o l'iscrizione non è stata eseguita, fa stato il registro fondiario. |
3 | Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 965 - Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 12 - 1 Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: |
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1 | Su richiesta dell'avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti: |
a | il creditore garantito da ipoteca o da cartella ipotecaria documentale; |
b | il creditore titolare di un pegno mobiliare in caso di messa a pegno di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria documentale. |
2 | Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno». |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 942 - 1 È istituito un registro dei diritti sui fondi. |
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1 | È istituito un registro dei diritti sui fondi. |
2 | Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale. |
3 | Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.676 |
4 | In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.677 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
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a | immobile: qualunque superficie di terreno che abbia confini sufficientemente determinati; |
b | registro fondiario: registro pubblico relativo ai diritti reali immobiliari nonché alle annotazioni e menzioni, composto da libro mastro, libro giornale, piano per il registro fondiario e documenti giustificativi; |
c | libro mastro: insieme di tutti i dati relativi ai diritti reali giuridicamente efficaci e a quelli cancellati, alle annotazioni e alle menzioni inerenti i fondi iscritti nel registro fondiario; |
d | foglio del libro mastro: raccolta di tutti i dati concernenti i diritti reali giuridicamente efficaci e quelli cancellati, le annotazioni e le menzioni relative a un determinato fondo del libro mastro; |
e | libro giornale: protocollo cronologico concernente il trattamento delle operazioni, segnatamente le notificazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione nel registro fondiario, nonché l'intavolazione di un fondo nel registro fondiario, la cancellazione dal registro fondiario, la modifica dei confini di un fondo e l'iscrizione di creditori in caso di diritti di pegno; |
f | piano per il registro fondiario: estratto allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale (OMU); |
g | documenti giustificativi: termine collettivo per documenti quali la notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario, l'attestazione del titolo giuridico nonché i documenti allegati, in particolare le procure, le dichiarazioni attestanti il consenso e le autorizzazioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 861 - 1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall'ufficio del registro fondiario. |
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1 | I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall'ufficio del registro fondiario. |
2 | I titoli sono validi soltanto se firmati dall'ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma. |
3 | I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 144 Contenuto del titolo di pegno - 1 Se deve essere costituita una cartella ipotecaria documentale, l'ufficio del registro fondiario rilascia il titolo di pegno immediatamente dopo l'iscrizione del diritto di pegno nel libro mastro. |
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1 | Se deve essere costituita una cartella ipotecaria documentale, l'ufficio del registro fondiario rilascia il titolo di pegno immediatamente dopo l'iscrizione del diritto di pegno nel libro mastro. |
2 | Il titolo di pegno è allestito secondo il modello dell'UFRF. Esso deve contenere almeno le indicazioni seguenti: |
a | la designazione come cartella ipotecaria e la designazione del creditore o l'indicazione che il titolo è al portatore; |
b | la data dell'iscrizione del diritto di pegno e l'indicazione del documento giustificativo; |
c | il numero del titolo di pegno; |
d | la somma garantita da pegno, le clausole sull'interesse, sulla disdetta e sull'ammortamento e, se del caso, il tasso d'interesse massimo garantito dal pegno (art. 818 cpv. 2 CC), nonché le osservazioni sulle modifiche avvenute nel rapporto giuridico (art. 852 CC); |
e | la designazione del fondo costituito in pegno, con la sua identificazione (art. 18 e 94 cpv. 1 lett. e) e, salvo che un estratto del libro mastro sia allegato al titolo, la sua natura giuridica (art. 655 CC); |
f | se del caso, l'indicazione che il fondo è intavolato in un'istituzione cantonale del registro fondiario; |
g | il posto del pegno; |
h | i diritti che già sussistono sul fondo e gli oneri di grado prevalente o di grado uguale (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, compresi i posti vacanti e le riservate precedenze, annotazioni); |
i | gli oneri di rango prevalente sull'intero fondo, nel caso in cui siano gravate quote di comproprietà o di proprietà per piani; |
j | se del caso, il nome del procuratore giusta l'articolo 850 CC o del rappresentante per i creditori giusta l'articolo 875 numero 1 CC; |
k | la firma della persona che rilascia il titolo. |
3 | Se è costituito un pegno collettivo, esso deve essere designato come tale sul titolo. Per ogni fondo costituito in pegno, è inoltre indicato quanto previsto dal capoverso 2 lettere e-i. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere h e i possono essere sostituite nel titolo da un estratto del libro mastro. Il titolo può anche contenere indicazioni relative al pegno costituito a favore di un terzo, al trasferimento, alla conservazione, all'annullamento del titolo e ad altre operazioni analoghe. |
5 | Se il titolo, compreso un estratto del libro mastro, si compone di più pagine e queste non formano un'unità materiale, il numero del titolo è indicato su ogni pagina scritta; le pagine sono collegate tra loro per mezzo di reciproci rimandi al numero di pagine. |
6 | Se risulta troppo dispendioso riportare sul titolo le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere h e i o un estratto in conformità del capoverso 4 oppure se il titolo ne risulta poco chiaro o troppo voluminoso, le indicazioni possono limitarsi ai diritti di pegno di rango prevalente e uguale (compresi i posti vacanti e le riservate precedenze), agli oneri fondiari, ai diritti per sé stanti e permanenti, agli usufrutti e ai diritti di abitazione. In tal caso occorre indicare sul titolo che eventuali altri oneri prevalenti risultano dal libro mastro. |
7 | Se è rilasciato per sostituire un titolo annullato o dichiarato nullo (art. 152), il nuovo titolo di pegno indica che sostituisce quello precedente. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 861 - 1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall'ufficio del registro fondiario. |
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1 | I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall'ufficio del registro fondiario. |
2 | I titoli sono validi soltanto se firmati dall'ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma. |
3 | I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 144 Contenuto del titolo di pegno - 1 Se deve essere costituita una cartella ipotecaria documentale, l'ufficio del registro fondiario rilascia il titolo di pegno immediatamente dopo l'iscrizione del diritto di pegno nel libro mastro. |
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1 | Se deve essere costituita una cartella ipotecaria documentale, l'ufficio del registro fondiario rilascia il titolo di pegno immediatamente dopo l'iscrizione del diritto di pegno nel libro mastro. |
2 | Il titolo di pegno è allestito secondo il modello dell'UFRF. Esso deve contenere almeno le indicazioni seguenti: |
a | la designazione come cartella ipotecaria e la designazione del creditore o l'indicazione che il titolo è al portatore; |
b | la data dell'iscrizione del diritto di pegno e l'indicazione del documento giustificativo; |
c | il numero del titolo di pegno; |
d | la somma garantita da pegno, le clausole sull'interesse, sulla disdetta e sull'ammortamento e, se del caso, il tasso d'interesse massimo garantito dal pegno (art. 818 cpv. 2 CC), nonché le osservazioni sulle modifiche avvenute nel rapporto giuridico (art. 852 CC); |
e | la designazione del fondo costituito in pegno, con la sua identificazione (art. 18 e 94 cpv. 1 lett. e) e, salvo che un estratto del libro mastro sia allegato al titolo, la sua natura giuridica (art. 655 CC); |
f | se del caso, l'indicazione che il fondo è intavolato in un'istituzione cantonale del registro fondiario; |
g | il posto del pegno; |
h | i diritti che già sussistono sul fondo e gli oneri di grado prevalente o di grado uguale (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, compresi i posti vacanti e le riservate precedenze, annotazioni); |
i | gli oneri di rango prevalente sull'intero fondo, nel caso in cui siano gravate quote di comproprietà o di proprietà per piani; |
j | se del caso, il nome del procuratore giusta l'articolo 850 CC o del rappresentante per i creditori giusta l'articolo 875 numero 1 CC; |
k | la firma della persona che rilascia il titolo. |
3 | Se è costituito un pegno collettivo, esso deve essere designato come tale sul titolo. Per ogni fondo costituito in pegno, è inoltre indicato quanto previsto dal capoverso 2 lettere e-i. |
4 | Le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere h e i possono essere sostituite nel titolo da un estratto del libro mastro. Il titolo può anche contenere indicazioni relative al pegno costituito a favore di un terzo, al trasferimento, alla conservazione, all'annullamento del titolo e ad altre operazioni analoghe. |
5 | Se il titolo, compreso un estratto del libro mastro, si compone di più pagine e queste non formano un'unità materiale, il numero del titolo è indicato su ogni pagina scritta; le pagine sono collegate tra loro per mezzo di reciproci rimandi al numero di pagine. |
6 | Se risulta troppo dispendioso riportare sul titolo le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere h e i o un estratto in conformità del capoverso 4 oppure se il titolo ne risulta poco chiaro o troppo voluminoso, le indicazioni possono limitarsi ai diritti di pegno di rango prevalente e uguale (compresi i posti vacanti e le riservate precedenze), agli oneri fondiari, ai diritti per sé stanti e permanenti, agli usufrutti e ai diritti di abitazione. In tal caso occorre indicare sul titolo che eventuali altri oneri prevalenti risultano dal libro mastro. |
7 | Se è rilasciato per sostituire un titolo annullato o dichiarato nullo (art. 152), il nuovo titolo di pegno indica che sostituisce quello precedente. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 799 - 1 Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
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1 | Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
2 | Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico.651 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento - 1 Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |
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1 | Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società. |
2 | Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario. |
3 | Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore. |
4 | Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento. |