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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
||||||
| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
||||||
| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 10a [1] Informazione degli aventi diritto di voto |
||||||
| Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. | ||||||
| In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. | ||||||
| Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. | ||||||
| Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 84918509). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 107 Sentenza |
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| Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. | ||||||
| Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. | ||||||
| Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1] | ||||||
| Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
||||||
| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
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| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 77 Ricorsi |
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| Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per: | ||||||
| violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); | ||||||
| irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione); | ||||||
| irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione). | ||||||
| Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 10a [1] Informazione degli aventi diritto di voto |
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| Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. | ||||||
| In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. | ||||||
| Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. | ||||||
| Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 84918509). | ||||||
|
RS 172.212.1 OOrg-DFI Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI) Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali |
||||||
| L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale. | ||||||
| L'UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: | ||||||
| garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile; | ||||||
| sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti; | ||||||
| sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità; | ||||||
| ... | ||||||
| impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti; | ||||||
| Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS assume le funzioni seguenti: | ||||||
| prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze; | ||||||
| mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore; | ||||||
| informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali; | ||||||
| promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all'interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). [2] Abrogata dalla cifra I dell'O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) Art. 23 Competenze [1] |
||||||
| La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale. | ||||||
| I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate. | ||||||
| La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni. | ||||||
| In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) Art. 23 Competenze [1] |
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| La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale. | ||||||
| I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate. | ||||||
| La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni. | ||||||
| In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I dell'O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 40 Informazione |
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| Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione. | ||||||
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RS 172.212.1 OOrg-DFI Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI) Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali |
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| L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale. | ||||||
| L'UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: | ||||||
| garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile; | ||||||
| sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti; | ||||||
| sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità; | ||||||
| ... | ||||||
| impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti; | ||||||
| Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS assume le funzioni seguenti: | ||||||
| prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze; | ||||||
| mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore; | ||||||
| informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali; | ||||||
| promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all'interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). [2] Abrogata dalla cifra I dell'O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 10a [1] Informazione degli aventi diritto di voto |
||||||
| Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. | ||||||
| In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. | ||||||
| Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. | ||||||
| Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 84918509). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 148a [1] |
||||||
| Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Nei casi poco gravi la pena è della multa. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). | ||||||
|
RS 830.11 OPGA Ordinanza dell' 11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) Art. 7h Luogo dell'osservazione |
||||||
| Per luogo accessibile al pubblico s'intende il suolo pubblico o privato sul quale è di regola tollerato l'accesso del pubblico. | ||||||
| Un luogo è considerato non liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico, se appartiene alla sfera privata protetta della persona da osservare, in particolare: | ||||||
| l'interno di un'abitazione, inclusi i locali visibili dall'esterno attraverso una finestra; | ||||||
| spiazzi, cortili e giardini cintati e attigui a una casa che generalmente non sono visibili dall'esterno. | ||||||
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RS 830.11 OPGA Ordinanza dell' 11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) Art. 7i Mezzi di osservazione |
||||||
| Per le registrazioni su supporto visivo non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane, in particolare visori notturni. | ||||||
| Per le registrazioni su supporto sonoro non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità uditive umane, in particolare microspie, microfoni direzionali e amplificatori. Non possono essere utilizzate registrazioni di parole pronunciate non in pubblico; se tali registrazioni sono contenute in registrazioni su supporto visivo, queste ultime sono tuttavia utilizzabili senza le registrazioni su supporto sonoro. | ||||||
| Per localizzare la posizione sono ammessi soltanto strumenti previsti specificamente a tal fine, in particolare apparecchi di localizzazione satellitari. Non possono essere impiegati apparecchi volanti. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 34 Diritti politici |
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| I diritti politici sono garantiti. | ||||||
| La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 61 Statuto giuridico |
||||||
| L'INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L'INSAI è iscritto nel registro di commercio. [1] | ||||||
| Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità. | ||||||
| L'INSAI soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione dell'INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 61 Statuto giuridico |
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| L'INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L'INSAI è iscritto nel registro di commercio. [1] | ||||||
| Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità. | ||||||
| L'INSAI soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione dell'INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 58 [1] Categorie di assicuratori |
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| L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dall'INSAI o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 66 Settore di competenza [1] |
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| Sono assicurati d'obbligo presso l'INSAI i lavoratori delle aziende e amministrazioni seguenti: | ||||||
| aziende industriali a norma dell'articolo 5 della legge federale del 13 marzo 1964 [2] sul lavoro (LL); | ||||||
| aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture; | ||||||
| aziende di estrazione e lavorazione dei prodotti del sottosuolo; | ||||||
| aziende forestali; | ||||||
| aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro e le fonderie; fanno eccezione le aziende di vendita indicate qui di seguito, che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli:negozi di ottica,bigiotterie e gioiellerie,negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta,negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne,negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| negozi di ottica, | ||||||
| bigiotterie e gioiellerie, | ||||||
| negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l'affilatura delle lamine e la levigatura della soletta, | ||||||
| negozi di radio e televisori che non effettuano la costruzione di antenne, | ||||||
| negozi di decorazione d'interni che non effettuano lavori di posa di pavimenti e di falegnameria; [3] | ||||||
| aziende che producono, impiegano in grandi quantità o hanno in deposito in grandi quantità materie infiammabili o esplosive, oppure sostanze che possono causare malattie professionali (art. 9 cpv. 1); | ||||||
| aziende di comunicazione e trasporto come pure quelle connesse direttamente all'industria dei trasporti; | ||||||
| aziende commerciali con in deposito grandi quantità di merce pesante e munite di mezzi meccanici; | ||||||
| macelli con installazioni meccaniche; | ||||||
| aziende per la fabbricazione di bevande; | ||||||
| aziende di distribuzione d'elettricità, gas e acqua, come pure quelle di eliminazione dei rifiuti e di depurazione delle acque; | ||||||
| aziende di preparazione, di direzione o di vigilanza tecniche dei lavori menzionati alle lettere b-l; | ||||||
| laboratori d'apprendistato e protetti; | ||||||
| aziende di lavoro temporaneo; | ||||||
| amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione; | ||||||
| servizi di amministrazioni pubbliche cantonali, comunali o di corporazioni di diritto pubblico, per quanto eseguano lavori menzionati alle lettere b-m. | ||||||
| Il Consiglio federale precisa quali aziende sottostanno all'assicurazione obbligatoria e definisce segnatamente il campo d'attività dell'INSAI in relazione ai lavoratori: | ||||||
| di aziende ausiliarie ed accessorie di quelle sottostanti all'assicurazione obbligatoria; | ||||||
| di aziende le cui sole parti ausiliarie ed accessorie soggiacciono al capoverso 1; | ||||||
| di aziende miste; | ||||||
| alle dipendenze di persone esercitanti in gran parte per conto proprio attività di cui al capoverso [4] 1 lettere b-m, senza che si sia in presenza di un'azienda. | ||||||
| Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di assicurarsi presso l'INSAI i lavoratori di aziende affiliate ad un istituto di assicurazione privato contro gli infortuni di un'associazione professionale che garantisca una protezione assicurativa equivalente. Tali dispense devono essere in particolare accordate qualora servano a salvaguardare l'esistenza e l'efficienza dell'istituto d'assicurazione. | ||||||
| I disoccupati sono assicurati presso l'INSAI. Il Consiglio federale disciplina quale assicuratore è competente in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. [5] | ||||||
| Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c sono assicurate presso l'INSAI. [6] | ||||||
| L'INSAI gestisce l'assicurazione facoltativa per i datori di lavoro i cui dipendenti sono assicurati d'obbligo presso l'istituto stesso, come pure per i familiari di tali datori di lavoro, collaboranti nell'impresa (art. 4 e 5). Il Consiglio federale può inoltre autorizzare l'INSAI ad assicurare gli indipendenti che esercitano le diverse professioni suindicate e non occupano manodopera. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 822.11 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [4] RU 1982 2096 [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [6] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 61 Statuto giuridico |
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| L'INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L'INSAI è iscritto nel registro di commercio. [1] | ||||||
| Esso pratica l'assicurazione secondo il principio della mutualità. | ||||||
| L'INSAI soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione dell'INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 62 [1] Organi |
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| Gli organi dell'INSAI sono: | ||||||
| il consiglio dell'INSAI; | ||||||
| la direzione; | ||||||
| l'ufficio di revisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 63 [1] Consiglio dell'INSAI |
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| Il consiglio dell'INSAI si compone di: | ||||||
| sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l'INSAI; | ||||||
| sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l'INSAI; | ||||||
| otto rappresentanti della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell'INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell'INSAI. | ||||||
| L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 [2] sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio dell'INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI. | ||||||
| I membri del consiglio dell'INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni. | ||||||
| Il consiglio dell'INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell'INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti: | ||||||
| definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; | ||||||
| adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; | ||||||
| emana il regolamento del personale; | ||||||
| approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; | ||||||
| nomina e revoca l'ufficio di revisione; | ||||||
| adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; | ||||||
| nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; | ||||||
| adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; | ||||||
| organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; | ||||||
| esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; | ||||||
| garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; | ||||||
| dà discarico alla direzione. | ||||||
| La commissione del consiglio dell'INSAI prepara gli affari all'attenzione del consiglio dell'INSAI. Il consiglio dell'INSAI può, nel regolamento sull'organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell'INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g-m. Gli altri compiti del consiglio dell'INSAI non sono delegabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 172.220.1 | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 63 [1] Consiglio dell'INSAI |
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| Il consiglio dell'INSAI si compone di: | ||||||
| sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l'INSAI; | ||||||
| sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l'INSAI; | ||||||
| otto rappresentanti della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell'INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell'INSAI. | ||||||
| L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 [2] sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio dell'INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI. | ||||||
| I membri del consiglio dell'INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni. | ||||||
| Il consiglio dell'INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell'INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti: | ||||||
| definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; | ||||||
| adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; | ||||||
| emana il regolamento del personale; | ||||||
| approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; | ||||||
| nomina e revoca l'ufficio di revisione; | ||||||
| adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; | ||||||
| nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; | ||||||
| adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; | ||||||
| organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; | ||||||
| esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; | ||||||
| garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; | ||||||
| dà discarico alla direzione. | ||||||
| La commissione del consiglio dell'INSAI prepara gli affari all'attenzione del consiglio dell'INSAI. Il consiglio dell'INSAI può, nel regolamento sull'organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell'INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g-m. Gli altri compiti del consiglio dell'INSAI non sono delegabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 172.220.1 | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 63 [1] Consiglio dell'INSAI |
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| Il consiglio dell'INSAI si compone di: | ||||||
| sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l'INSAI; | ||||||
| sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l'INSAI; | ||||||
| otto rappresentanti della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell'INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell'INSAI. | ||||||
| L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000 [2] sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio dell'INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI. | ||||||
| I membri del consiglio dell'INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni. | ||||||
| Il consiglio dell'INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell'INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti: | ||||||
| definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI; | ||||||
| adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale; | ||||||
| emana il regolamento del personale; | ||||||
| approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi; | ||||||
| nomina e revoca l'ufficio di revisione; | ||||||
| adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi; | ||||||
| nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente; | ||||||
| adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità; | ||||||
| organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile; | ||||||
| esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale; | ||||||
| garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata; | ||||||
| dà discarico alla direzione. | ||||||
| La commissione del consiglio dell'INSAI prepara gli affari all'attenzione del consiglio dell'INSAI. Il consiglio dell'INSAI può, nel regolamento sull'organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell'INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g-m. Gli altri compiti del consiglio dell'INSAI non sono delegabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835). [2] RS 172.220.1 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali |
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| I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico. | ||||||
| Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. | ||||||
| Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. | ||||||
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RS 161.1 LDP Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) Art. 10a [1] Informazione degli aventi diritto di voto |
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| Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. | ||||||
| In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. | ||||||
| Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. | ||||||
| Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 84918509). | ||||||