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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
||||||
| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
||||||
| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
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| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
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| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 28b [1] |
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| Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l'attore può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione in particolare di: | ||||||
| avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione; | ||||||
| trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri; | ||||||
| mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo. | ||||||
| Inoltre, se vive con l'autore della lesione nella stessa abitazione, l'attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall'abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi. | ||||||
| Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze: | ||||||
| obbligare l'attore a versare un'indennità adeguata all'autore della lesione per l'uso esclusivo dell'abitazione; o | ||||||
| con il consenso del locatore, trasferire al solo attore i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. | ||||||
| Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione. [2] | ||||||
| I Cantoni designano un servizio che può decidere l'allontanamento immediato dell'autore della lesione dall'abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 61276151). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). | ||||||