|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23a |
||||||
| La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 25b [1] |
||||||
| I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale [3]. | ||||||
| Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità. | ||||||
| [1] Originario art. 25a. Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). [2] RS 700 [3] [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
||||||
| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 25b [1] |
||||||
| I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale [3]. | ||||||
| Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità. | ||||||
| [1] Originario art. 25a. Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). [2] RS 700 [3] [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 25b [1] |
||||||
| I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale [3]. | ||||||
| Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità. | ||||||
| [1] Originario art. 25a. Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). [2] RS 700 [3] [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 25b [1] |
||||||
| I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979 [2] sulla pianificazione del territorio. | ||||||
| Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24sexies capoverso 5 della Costituzione federale [3]. | ||||||
| Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità. | ||||||
| [1] Originario art. 25a. Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). [2] RS 700 [3] [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio |
||||||
| La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. | ||||||
| Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. | ||||||
| Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. | ||||||
| Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23c |
||||||
| Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri. | ||||||
| I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia. | ||||||
| Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione. [1] | ||||||
| In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione. [2] | ||||||
| L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti. [3] | ||||||
| Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [2] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [3] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra II n. 7 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23d |
||||||
| Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime. | ||||||
| Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili: | ||||||
| l'utilizzazione agricola e forestale; | ||||||
| la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente; | ||||||
| misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali; | ||||||
| gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c. | ||||||
|
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 23b |
||||||
| Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi. | ||||||
| Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se: | ||||||
| è unica nel suo genere, o | ||||||
| in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate. | ||||||
| Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati. | ||||||
| La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale. | ||||||