|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
||||||
| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
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| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 15 Insegnamento |
||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
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| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
||||||
| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
||||||
| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
||||||
| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
||||||
| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
||||||
| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
||||||
| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
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| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
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| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
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| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
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| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
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| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 15 Insegnamento |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
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| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
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| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
||||||
| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 3 Federalismo |
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| I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
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| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
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| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
||||||
| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base |
||||||
| Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
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| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
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| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
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| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
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| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 48a [1] Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione |
||||||
| Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi: | ||||||
| esecuzione di pene e misure; | ||||||
| scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4; | ||||||
| scuole universitarie cantonali; | ||||||
| istituzioni culturali d'importanza sovraregionale; | ||||||
| gestione dei rifiuti; | ||||||
| depurazione delle acque; | ||||||
| trasporti negli agglomerati; | ||||||
| medicina di punta e cliniche speciali; | ||||||
| istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi. | ||||||
| L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale. | ||||||
| La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
||||||
| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 61a [1] Spazio formativo svizzero |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. | ||||||
| Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457). * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 62 Scuola* |
||||||
| Il settore scolastico compete ai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita. [1] | ||||||
| I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età. [2] | ||||||
| Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie. [3] | ||||||
| La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico. [4] | ||||||
| È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze. [5] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [3] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [4] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). [5] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
|
RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 15 Insegnamento |
||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. | ||||||
|
RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
||||||
| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
||||||
| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
||||||
| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
|
RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 15 Insegnamento |
||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. | ||||||
|
RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
||||||
| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
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| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
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| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
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| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 15 Insegnamento |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
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| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 15 Insegnamento |
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| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché a tutti i livelli dell'insegnamento si presti particolare cura alla lingua d'insegnamento, segnatamente nella sua forma standard. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni promuovono il plurilinguismo degli allievi e dei docenti. | ||||||
| Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell'obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera. L'insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. | ||||||
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RS 441.1 LLing Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) - Legge sulle lingue Art. 21 |
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| Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese. | ||||||
| Sono compiti speciali segnatamente: | ||||||
| la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell'amministrazione; | ||||||
| la promozione, a tutti i livelli dell'insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
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| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
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| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
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| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 3 |
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| Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni. | ||||||
| Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche. | ||||||
| I comuni determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761art. 1 n. 4, 3267). | ||||||
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RS 131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003 Art. 14 |
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| Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se: | ||||||
| non salvaguarda l'unità della forma o della materia; | ||||||
| è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore; | ||||||
| è inattuabile; | ||||||
| prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto. | ||||||
| Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme. | ||||||
| Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello. [1] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 4, 1495). | ||||||