SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
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1 | L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
2 | Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: |
a | il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o |
b | la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. |
3 | Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. |
4 | Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. |
5 | Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
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1 | L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
2 | Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: |
a | il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o |
b | la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. |
3 | Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. |
4 | Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. |
5 | Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
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1 | L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
2 | Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: |
a | il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o |
b | la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. |
3 | Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. |
4 | Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. |
5 | Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
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1 | L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
2 | Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: |
a | il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o |
b | la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. |
3 | Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. |
4 | Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. |
5 | Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301 - 1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
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1 | I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. |
1bis | Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: |
1 | si tratta di affari quotidiani o urgenti; |
2 | il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.378 |
2 | Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione. |
3 | Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima. |
4 | I genitori scelgono il prenome del figlio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 301a - 1 L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
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1 | L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. |
2 | Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora: |
a | il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o |
b | la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. |
3 | Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio. |
4 | Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione. |
5 | Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori. |