SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.180 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.180 |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 6 - 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
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1 | I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
a | firmandolo; |
b | ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; |
c | aderendovi. |
2 | I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. |
3 | L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all'adesione. |
4 | La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.180 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.180 |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 2 - 1. Salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose, delle quali l'allegato A esclude il trasporto, non devono formare oggetto di trasporto internazionale. |
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1 | Salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose, delle quali l'allegato A esclude il trasporto, non devono formare oggetto di trasporto internazionale. |
2 | I trasporti internazionali di altre merci pericolose sono autorizzati, purché vengano osservate: |
a | le condizioni previste nell'allegato A per le merci predette, specialmente per quanto concerne l'imballaggio e l'apposizione delle etichette di pericolo; |
b | le condizioni previste nell'allegato B, specialmente per quanto concerne la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci in questione, salvo quanto prescritto al paragrafo 2 dell'articolo 4. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 3 - Gli allegati al presente Accordo ne fanno parte integrante. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 2 - 1. Salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose, delle quali l'allegato A esclude il trasporto, non devono formare oggetto di trasporto internazionale. |
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1 | Salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose, delle quali l'allegato A esclude il trasporto, non devono formare oggetto di trasporto internazionale. |
2 | I trasporti internazionali di altre merci pericolose sono autorizzati, purché vengano osservate: |
a | le condizioni previste nell'allegato A per le merci predette, specialmente per quanto concerne l'imballaggio e l'apposizione delle etichette di pericolo; |
b | le condizioni previste nell'allegato B, specialmente per quanto concerne la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci in questione, salvo quanto prescritto al paragrafo 2 dell'articolo 4. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 6 - 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
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1 | I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
a | firmandolo; |
b | ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; |
c | aderendovi. |
2 | I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. |
3 | L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all'adesione. |
4 | La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 6 - 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
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1 | I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
a | firmandolo; |
b | ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; |
c | aderendovi. |
2 | I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. |
3 | L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all'adesione. |
4 | La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 7 - 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui saranno almeno cinque i Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 che l'avranno firmato senza riserva di ratifica o che avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, i suoi allegati si applicheranno soltanto nei mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. |
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1 | Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui saranno almeno cinque i Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 che l'avranno firmato senza riserva di ratifica o che avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, i suoi allegati si applicheranno soltanto nei mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. |
2 | Per ogni Paese che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, dopo che cinque dei Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 l'avranno firmato senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di detto Paese, e i suoi allegati diverranno applicabili per questo Paese, sia alla stessa data, se sono già in vigore in quel momento, ovvero alla data in cui gli allegati medesimi si applicheranno in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 8 - 1. Ciascuna parte contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
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1 | Ciascuna parte contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
2 | La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 6 - 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
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1 | I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
a | firmandolo; |
b | ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; |
c | aderendovi. |
2 | I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. |
3 | L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all'adesione. |
4 | La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 197 Principio - La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 6 - 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
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1 | I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
a | firmandolo; |
b | ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; |
c | aderendovi. |
2 | I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. |
3 | L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all'adesione. |
4 | La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 6 - 1. I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
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1 | I Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: |
a | firmandolo; |
b | ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; |
c | aderendovi. |
2 | I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. |
3 | L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all'adesione. |
4 | La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.180 |
IR 0.741.621 Accordo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) ADR Art. 5 - I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.180 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura - 1 Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, o inoltrato conformemente all'articolo 143 capoverso 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta.46 |
|
1 | Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, o inoltrato conformemente all'articolo 143 capoverso 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta.46 |
2 | Lo stesso vale se l'azione fu promossa in errato tipo di procedura. |
3 | Sono fatti salvi gli speciali termini legali d'azione previsti dalla LEF47. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura - 1 Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, o inoltrato conformemente all'articolo 143 capoverso 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta.46 |
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1 | Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, o inoltrato conformemente all'articolo 143 capoverso 1bis, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta.46 |
2 | Lo stesso vale se l'azione fu promossa in errato tipo di procedura. |
3 | Sono fatti salvi gli speciali termini legali d'azione previsti dalla LEF47. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 372 Pendenza - 1 Il procedimento arbitrale è pendente: |
|
1 | Il procedimento arbitrale è pendente: |
a | appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d'arbitrato; oppure |
b | in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti. |
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