|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
||||||
| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
||||||
| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 63a [1] Scuole universitarie |
||||||
| La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. | ||||||
| La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. | ||||||
| Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. | ||||||
| Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 63a [1] Scuole universitarie |
||||||
| La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. | ||||||
| La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. | ||||||
| Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. | ||||||
| Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli |
||||||
| Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. | ||||||
| I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale |
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| Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. | ||||||
| La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 27 Garanzia e sviluppo della qualità |
||||||
| Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici esaminano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono affinché la qualità sia garantita e sviluppata a lungo termine. | ||||||
|
RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 28 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi |
||||||
| Possono essere accreditati: | ||||||
| le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzionale); | ||||||
| i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accreditamento di programmi). | ||||||
| L'accreditamento istituzionale è condizione per: | ||||||
| il diritto alla denominazione; | ||||||
| la concessione di sussidi federali; | ||||||
| l'accreditamento di programmi. | ||||||
| L'accreditamento di programmi è facoltativo. | ||||||
|
RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
||||||
| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli |
||||||
| Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. | ||||||
| I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 63 Disposizioni penali |
||||||
| Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un'altra lingua, i suoi responsabili sono puniti: | ||||||
| con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente; | ||||||
| con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza. | ||||||
| Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 2 Campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. | ||||||
| Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: | ||||||
| le università cantonali e i politecnici federali (PF); | ||||||
| le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. | ||||||
| La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. | ||||||
| L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. | ||||||
|
RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 28 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi |
||||||
| Possono essere accreditati: | ||||||
| le scuole universitarie e gli altri istituti accademici (accreditamento istituzionale); | ||||||
| i programmi di studio delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici (accreditamento di programmi). | ||||||
| L'accreditamento istituzionale è condizione per: | ||||||
| il diritto alla denominazione; | ||||||
| la concessione di sussidi federali; | ||||||
| l'accreditamento di programmi. | ||||||
| L'accreditamento di programmi è facoltativo. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
||||||
| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli |
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| Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. | ||||||
| I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 12 Consiglio delle scuole universitarie |
||||||
| In veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: | ||||||
| del consigliere federale competente designato dal Consiglio federale; | ||||||
| di quattordici membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. | ||||||
| Ogni Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Le modalità di rappresentanza dei Cantoni responsabili nel Consiglio delle scuole universitarie sono rette dal Concordato sulle scuole universitarie. | ||||||
| Nei limiti della presente legge, il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze: | ||||||
| emanare prescrizioni:sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse,sulla garanzia della qualità e sull'accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento,sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di prestazioni di formazione,sulla formazione continua, in forma di prescrizioni quadro unitarie; | ||||||
| sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse, | ||||||
| sulla garanzia della qualità e sull'accreditamento su proposta del Consiglio svizzero di accreditamento, | ||||||
| sul riconoscimento dei diplomi e sulle procedure di riconoscimento di prestazioni di formazione, | ||||||
| sulla formazione continua, in forma di prescrizioni quadro unitarie; | ||||||
| definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria; | ||||||
| formulare raccomandazioni sui diritti di partecipazione dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, nonché sulla riscossione di tasse universitarie; | ||||||
| formulare raccomandazioni in materia di denominazioni secondo l'articolo 29; | ||||||
| adottare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; | ||||||
| decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti; | ||||||
| coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per l'accesso a determinati cicli di studio; | ||||||
| esercitare l'alta vigilanza sugli organi che elegge; | ||||||
| ulteriori competenze che risultano dalla presente legge. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 63a [1] Scuole universitarie |
||||||
| La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. | ||||||
| La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. | ||||||
| Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento. | ||||||
| Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 489349576457, 2006 6177). | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli |
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| Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. | ||||||
| I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. | ||||||
| Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: | ||||||
| le università cantonali e i politecnici federali (PF); | ||||||
| le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. | ||||||
| La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. | ||||||
| L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 4 |
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| Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. | ||||||
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RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 4 |
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| Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. | ||||||
| Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: | ||||||
| le università cantonali e i politecnici federali (PF); | ||||||
| le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. | ||||||
| La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. | ||||||
| L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. | ||||||
| Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: | ||||||
| le università cantonali e i politecnici federali (PF); | ||||||
| le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. | ||||||
| La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. | ||||||
| L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. | ||||||
| Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: | ||||||
| le università cantonali e i politecnici federali (PF); | ||||||
| le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. | ||||||
| La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. | ||||||
| L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 2 Campo d'applicazione |
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| La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. | ||||||
| Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: | ||||||
| le università cantonali e i politecnici federali (PF); | ||||||
| le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. | ||||||
| La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. | ||||||
| L'accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall'articolo 19 capoverso 2. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario |
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| La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. | ||||||
| Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. | ||||||
| Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 1991 [1] sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. | ||||||
| Mediante ordinanza dell'Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un'importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. | ||||||
| La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali. [2] | ||||||
| [1] RS 414.110 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259; FF 2015 7833). | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti |
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| La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici. | ||||||
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RS 414.20 LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università Art. 29 Diritto alla denominazione |
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| Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». | ||||||
| Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. | ||||||