SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli - 1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
|
1 | Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale - 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 27 Garanzia e sviluppo della qualità - Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici esaminano periodicamente la qualità del loro insegnamento, della loro ricerca e dei loro servizi e provvedono affinché la qualità sia garantita e sviluppata a lungo termine. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 28 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi - 1 Possono essere accreditati: |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli - 1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
|
1 | Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 63 Disposizioni penali - 1 Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un'altra lingua, i suoi responsabili sono puniti: |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 28 Accreditamento istituzionale e accreditamento di programmi - 1 Possono essere accreditati: |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli - 1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
|
1 | Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 12 Consiglio delle scuole universitarie - 1 In veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta: |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli - 1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
|
1 | Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. |
IR 0.632.314.891.1 Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) all. Art. 4 - Le Parti esamineranno le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario - 1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 5 Principi da osservare nell'adempimento dei compiti - 1 La Confederazione rispetta l'autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell'unità dell'insegnamento e della ricerca. |
SR 414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) - Legge sull'aiuto alle università LPSU Art. 29 Diritto alla denominazione - 1 Con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». |