SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza - 1 L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
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1 | L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:263 |
a | verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali; |
b | esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività; |
c | prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale; |
d | prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati; |
e | giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati. |
2 | Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85-86b CC267.268 |
3 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.269 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 84 - 1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
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1 | Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. |
1bis | I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.108 |
2 | L'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. |
3 | Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all'atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all'autorità di vigilanza.109 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Contributi e prestazioni - (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) |
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1 | Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute. |
2 | Conformemente al modello di calcolo: |
a | le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure |
b | l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS. |
3 | Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. |
4 | L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP. |
5 | Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1e è considerato adeguato, se: |
a | sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e |
b | per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.6 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Contributi e prestazioni - (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) |
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1 | Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute. |
2 | Conformemente al modello di calcolo: |
a | le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure |
b | l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS. |
3 | Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. |
4 | L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP. |
5 | Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1e è considerato adeguato, se: |
a | sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e |
b | per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.6 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 52e - 1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine: |
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1 | Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine: |
a | calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell'istituto di previdenza; |
b | redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.198 |
1bis | Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.199 |
2 | Il perito sottopone all'organo supremo dell'istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare: |
a | il tasso d'interesse tecnico e le altri basi tecniche; |
b | le misure da prendere in caso di copertura insufficiente. |
2bis | L'organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno.200 |
3 | Se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l'autorità di vigilanza. |
4 | In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53ebis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all'autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53ebis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53ebis cpv. 3).201 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio LFLP Art. 15 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi - 1 Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica. |
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1 | Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica. |
2 | L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti. |
3 | La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa. |
4 | I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la riserva matematica. |
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio LFLP Art. 15 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi - 1 Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica. |
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1 | Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica. |
2 | L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti. |
3 | La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa. |
4 | I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la riserva matematica. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 71 Amministrazione del patrimonio - 1 Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
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1 | Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità. |
2 | L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.308 |
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio LFLP Art. 15 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi - 1 Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica. |
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1 | Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica. |
2 | L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti. |
3 | La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa. |
4 | I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la riserva matematica. |
SR 831.42 Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) - Legge sul libero passaggio LFLP Art. 17 Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza - 1 Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. |
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1 | Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. |
2 | I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni: |
a | contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino all'età di riferimento26; |
b | contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento; |
c | contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione; |
d | contributo per spese amministrative; |
e | contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia; |
f | contributo destinato a sanare una copertura insufficiente; |
g | contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite derivanti dalla conversione in rendita.28 |
3 | Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 LPP29 nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l'articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.30 |
4 | I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a-c possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.31 |
5 | Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore. |
6 | L'aumento del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all'articolo 33a LPP.32 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 1 Scopo - 1 La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità). |
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1 | La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità). |
2 | Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS. |
3 | Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Contributi e prestazioni - (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) |
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1 | Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute. |
2 | Conformemente al modello di calcolo: |
a | le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure |
b | l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS. |
3 | Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. |
4 | L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP. |
5 | Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1e è considerato adeguato, se: |
a | sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e |
b | per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.6 |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Scelta della strategia d'investimento - (art. 1 cpv. 3 LPP) |
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1 | Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza. |
2 | L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata. |
3 | L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia. |
4 | Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza. |
5 | All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia. |
SR 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Contributi e prestazioni - (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) |
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1 | Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute. |
2 | Conformemente al modello di calcolo: |
a | le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure |
b | l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS. |
3 | Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. |
4 | L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP. |
5 | Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1e è considerato adeguato, se: |
a | sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e |
b | per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.6 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 52e - 1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine: |
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1 | Il perito in materia di previdenza professionale verifica dal punto di vista attuariale se l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni; a tal fine: |
a | calcola annualmente i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici dell'istituto di previdenza; |
b | redige periodicamente, ma almeno ogni tre anni, una perizia attuariale.198 |
1bis | Verifica inoltre periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.199 |
2 | Il perito sottopone all'organo supremo dell'istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare: |
a | il tasso d'interesse tecnico e le altri basi tecniche; |
b | le misure da prendere in caso di copertura insufficiente. |
2bis | L'organo supremo fornisce al perito in materia di previdenza professionale i dati necessari per la verifica e mette a sua disposizione la documentazione di cui ha bisogno.200 |
3 | Se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l'autorità di vigilanza. |
4 | In relazione con il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite (art. 53ebis), il perito in materia di previdenza professionale fornisce, di moto proprio, all'autorità di vigilanza la conferma necessaria (art. 53ebis cpv. 1) e, su sua richiesta, il rapporto (art. 53ebis cpv. 3).201 |
SR 831.40 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) LPP Art. 53 |