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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 178 |
||||||
| Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] | ||||||
| Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. | ||||||
| Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta. | ||||||
| Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
||||||
| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 77 Giurisdizione arbitrale [1] |
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| A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile: [2] | ||||||
| nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli articoli 190-192 della legge federale del 18 dicembre 1987 [3] sul diritto internazionale privato; | ||||||
| nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli articoli 389-395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 [4]. [5] | ||||||
| In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90-98, 103 capoverso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l'articolo 107 capoverso 2 per quanto quest'ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito. [6] | ||||||
| Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese. [7] | ||||||
| Il Tribunale federale esamina soltanto quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [3] RS 291 [4] RS 272 [5] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [6] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [7] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 178 |
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| Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] | ||||||
| Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. | ||||||
| Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta. | ||||||
| Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 178 |
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| Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] | ||||||
| Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. | ||||||
| Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta. | ||||||
| Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 178 |
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| Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] | ||||||
| Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. | ||||||
| Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta. | ||||||
| Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 112 |
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| Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta. | ||||||
| Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l'adempimento, se tale fu l'intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine. | ||||||
| In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest'ultimo di voler far valere il suo diritto. | ||||||
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RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
||||||
| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
|
RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 31 Regola generale per l'interpretazione |
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| Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. | ||||||
| Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: | ||||||
| ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; | ||||||
| ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. | ||||||
| Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: | ||||||
| di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; | ||||||
| di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; | ||||||
| di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. | ||||||
| Si ritiene che un termine o un'espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti. | ||||||
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RI 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) Art. 2 Espressioni e termini usati |
||||||
| Ai fini della presente convenzione: | ||||||
| il termine «trattato» indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; | ||||||
| i termini «ratifica», «accettazione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; | ||||||
| l'espressione «pieni poteri» indica un documento emanato dall'autorità competente di uno Stato che designi una o più persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; | ||||||
| il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; | ||||||
| l'espressione «Stato che ha partecipato ai negoziati» indica uno Stato che abbia partecipato all'elaborazione e all'adozione del testo del trattato; | ||||||
| l'espressione «Stato contraente» indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; | ||||||
| il termine «parte» indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore; | ||||||
| l'espressione «terzo Stato» indica uno Stato che non è parte del trattato; | ||||||
| l'espressione «Organizzazione internazionale» indica una organizzazione fra governi. | ||||||
| Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni né il senso che può venir loro dato nel diritto interno di uno Stato. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 190 |
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| Notificato che sia, il lodo è definitivo. | ||||||
| Il lodo può essere impugnato soltanto se: | ||||||
| l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; | ||||||
| il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; | ||||||
| il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; | ||||||
| è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; | ||||||
| è incompatibile con l'ordine pubblico. | ||||||
| Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||