|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
||||||
| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7e [1] Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paeseo della sicurezza interna o esterna |
||||||
| Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale: | ||||||
| se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o | ||||||
| per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. | ||||||
| Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7e [1] Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paeseo della sicurezza interna o esterna |
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| Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale: | ||||||
| se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o | ||||||
| per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. | ||||||
| Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
||||||
| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
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| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7e [1] Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paeseo della sicurezza interna o esterna |
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| Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale: | ||||||
| se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o | ||||||
| per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. | ||||||
| Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
||||||
| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
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| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti |
||||||
| Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
||||||
| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
||||||
| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
||||||
| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 196.1 LPV Legge federale del 18 dicembre 2015 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP) - Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita Art. 2 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge s'intende per: | ||||||
| persone politicamente esposte all'estero: le persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale; | ||||||
| persone vicine: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui alla lettera a; | ||||||
| valori patrimoniali: i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili. | ||||||
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RS 196.1 LPV Legge federale del 18 dicembre 2015 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP) - Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita Art. 1 Oggetto |
||||||
| La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine, se è presumibile che tali valori siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 196.1 LPV Legge federale del 18 dicembre 2015 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP) - Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita Art. 14 Condizioni e procedura |
||||||
| Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un'azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati. | ||||||
| Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che: | ||||||
| sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta all'estero o di persone a essa vicine oppure di cui dette persone sono gli aventi economicamente diritto; | ||||||
| sono di provenienza illecita, e | ||||||
| sono stati bloccati dal Consiglio federale in vista di una confisca conformemente all'articolo 4. | ||||||
| Non può essere eccepita la prescrizione dell'azione penale o della pena. | ||||||
| In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 1 Confederazione Svizzera |
||||||
| Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 26 Garanzia della proprietà |
||||||
| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 263 Principio |
||||||
| All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: | ||||||
| utilizzati come mezzi di prova; | ||||||
| utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; | ||||||
| restituiti ai danneggiati; | ||||||
| confiscati; | ||||||
| utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP [2]. | ||||||
| Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto. | ||||||
| Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 183 Finanze |
||||||
| Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione. | ||||||
| Provvede a una gestione finanziaria corretta. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
||||||
| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
||||||
| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
||||||
| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
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| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7c [1] Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese |
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| Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. | ||||||
| Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. | ||||||
| Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza. | ||||||
| L'ordinanza decade inoltre: | ||||||
| se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o | ||||||
| al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
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| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||